CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
14
dicembre 1999, n. 14065 - Pres. Lanni - Est. Castiglione-PM. Martone (concl. parz. diff)-Sap
S.r.l. c. Accrocca.
Licenziamento
- Licenziamento per eccessiva morbilità - Contratto di lavoro a tempo parziale
- Comporto - Calcolo - Contratto di lavoro a tempo parziale
orizzontale-Applicabilità della disciplina relativa ai lavoratori a tempo pieno
- Contratto di lavoro a tempo parziale verticale - Riduzione proporzionale alla
prestazione di lavoro - Art. 2110 - Applicabilità.
[Artt.
1464 e 2110 c. c.1
Nel
caso di licenziamento per eccessiva morbilità di un lavoratore part-time, in
assenza di una specifica disciplina contrattuale collettiva, il comporto
applicabile è quello previsto dalla .stessa discipline per i lavoratori a tempo
pieno (full time) qualora si tratti di rapporto di lavoro part-time orizzontale,
con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni; nel caso, invece, di rapporto
part-time verticale è affidato al giudice di merito il compito di ridurre il
detto periodo in proporzione alla quantità della prestazione, eventualmente
facendo ricorso alle fonti sussidiarie indicate dall'art. 2110 c.c., (usi o
equità), di modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti
salva la causa dei contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio dello scambio
fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti
dall'art. 1464 c.c.