CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

14 dicembre 1999, n. 14065 - Pres. Lanni - Est. Castiglione-PM. Martone (concl. parz. diff)-Sap S.r.l. c. Accrocca.

 

Licenziamento - Licenziamento per eccessiva morbilità - Contratto di lavoro a tempo parziale - Comporto - Calcolo - Contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale-Applicabilità della disciplina relativa ai lavoratori a tempo pieno - Contratto di lavoro a tempo parziale verticale - Riduzione proporzionale alla prestazione di lavoro - Art. 2110 - Applicabilità.

[Artt. 1464 e 2110 c. c.1

 

Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di un lavoratore part-time, in assenza di una specifica disciplina contrattuale collettiva, il comporto applicabile è quello previsto dalla .stessa discipline per i lavoratori a tempo pieno (full time) qualora si tratti di rapporto di lavoro part-time orizzontale, con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni; nel caso, invece, di rapporto part-time verticale è affidato al giudice di merito il compito di ridurre il detto periodo in proporzione alla quantità della prestazione, eventualmente facendo ricorso alle fonti sussidiarie indicate dall'art. 2110 c.c., (usi o equità), di modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa dei contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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