Collocamento obbligatorio:
MINISTERO LAVORO - circolare 17.01.2000, n. 4
MINISTERO LAVORO - circolare 24.11.1999, n. 77
MINISTERO LAVORO - circolare 06.05.1996, n. 64
Cass., sez.lav., 01-07-1998, n. 6445, Felici - Soc. Eurojersey
D. Lgs. 22.5.1999, n. 185
(Suppl.to
ordinario n. 571L alla GU. Serie generale n. 68 dei
23.03.1999)
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
CAPO
1
DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI
Art.
l.
(Collocamento
dei disabili).
I.
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a)
alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (23), dal Ministero della sanità
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b)
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33
per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle
disposizioni vigenti;
c)
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d)
alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni.
2.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono
colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo
ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata.
3.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui
alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960,
n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e
29 marzo 1985, n. 113 (24), le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 197 1, n. 403,
le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20,maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma l. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5.
In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai
fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente
la presentazione di certificazione rilasciata dall'Inail.
6.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di
disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
7.
1 datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione
del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art.
2.
(Collocamento
mirato)
l.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti
tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con
disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art.
3.
(Assunzioni
obbligatorie. Quote di riserva)
1.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente
misura:
a)
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b)
due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)
un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo
di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si
computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1
insorge solo in caso di nuova assunzione.
4.
Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il
collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5.
Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi
nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per
la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in
cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8,
comma 1, della stessa legge.
6.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.
7.
Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi
della legge 21 luglio 1961, n. 686 (n.d.r.: Collocamento obbligatorio dei
massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi), e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 (n.d.r.: Aggiornamento della
disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti
non vedenti), e della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (n.d.r.: Norme in
favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti).
Art.
4.
(Criteri
di computo della quota di riserva)
l.
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non
sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata
non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3.
1 lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con
modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di
lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita
dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che
occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai
fini della copertura della quota di riserva.
4.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della
capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti
inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono
giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti
a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione
del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di
cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con
le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e
della protezione civile.
6.
Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda
che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di
incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
Art.
5.
(Esclusioni,
esoneri parziali e contributi esonerativi)
I.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività
svolta dalle amministrazione pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura
ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale
riduzione.
2.
1 datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto
pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente
esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1,
sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che
avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5.
In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al
presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6.
Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e
al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8.
I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di
lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO
H
SERVIZI
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art.
6.
(Servizi
per l'inserimento lavorativo dei disabili e modìfiche al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469)
1
. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati «uffici competenti»,
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli
esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2.
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, (n.d.r.:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15.3.1997, n.59)
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente
più rappresentative»;
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell' ambito di tale organismo è
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia
delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1».
AVVIAMENTO
AL LAVORO
Art.
7.
(Modalità
delle assunzioni obbligatorie)
l. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a)
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;
b)
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)
il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano più di 50 dipendenti.
2.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei
posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso.
3.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di
vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
Art.
8.
(Elenchi
e graduatorie)
I.
Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in
una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro.
2.
Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei
disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità
lavorativa.
3.
Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (n.d.r.:
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), e successive modificazioni.
4.
Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5.
1 lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.
Art.
9.
(Richieste
di avviamento)
1.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di
assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all'assunzione dei lavoratori disabili.
2.
In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o
con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano
lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo
addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
3.
La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso
l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da
parte dei datori di lavoro.
4.
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le
convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5.
Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento
mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che
aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico
può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici
settori.
6.
I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo
3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo l. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità
dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano
altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle
proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7.
Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare
richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia
stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo
11, comma 4, della presente legge.
8.
Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del
presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art.
10.
(Rapporto
di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
l.
Ai lavoratori assunti a nonna della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2.
E datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile
con le sue minorazioni.
3.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora
si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia
incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a nonna dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta
sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i
possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione
accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'intemo
dell'azienda.
4.
Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente
legge.
5.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente
diritto all'avviamento obbligatorio.
6.
La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, non risponda alla convocazione ovvero
rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o
reiscrizione nelle predette liste.
CAPO
IV
CONVENZIONI
E INCENTIVI
Art.
11.
(Convenzioni
e convenzioni di integrazione lavorativa)
I.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2.
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il
datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere
convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento,
l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi
di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro.
3.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5.
Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa
legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 199 1, n. 266 (25), e
comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire
alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6.
L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451 (26). Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7.
Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a)
indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
b)
prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli
organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c)
prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la
convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati
delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12.
(Cooperative sociali)
I.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con
ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo
dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai
quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione
del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di
50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori dìsabili da assumere
ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2.
La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a)
contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
b)
copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione
di cui alla lettera a);
c)
impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d)
indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1)
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla
cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma l; tale ammontare
non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero
al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;
2)
i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma l;
3)
l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3.
Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art.
13.
(Agevolazioni
per le assunzioni)
Attraverso
le convenzioni di cui all'articolo 11
gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base
dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4 del presente articolo:
a)
la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di
criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti
del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di
cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b)
la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima
di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a);
c)
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili
con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur
non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili.
3.
Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'Inail, e per la responsabilità civile. 1 relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5.
Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione
delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno
1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (27). Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione
fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la
disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al
comma I.
9.
Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni
del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse
finanziarie ivi previste.
Art.
14.
(Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili)
l.
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di
seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2.
Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori
di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni,
enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4.
Il Fondo eroga:
a)
contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività
rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b)
contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettera c);
c)
ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO
V
SANZIONI
E DISPOSIZIONI FINALI
E
TRANSITORIE
Art.
15.
(Sanzioni)
I.
Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi
di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2.
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle
direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo
di cui all'articolo 14.
3.
Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di
pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le
sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico
impiego.
4.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo
durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro,
la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è
tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui
all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5.
Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
16.
(Concorsi
presso le pubbliche amministrazioni)
I.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i
disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da
qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso
prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire
ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli
altri.
2.
1 disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono
essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3,
anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
3.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le
norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei
bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art.
17.
(Obbligo
di certificazione)
I.
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti
pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art.
18.
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono
mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base
alle alíquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e
dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di
lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari
a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo
3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati,
che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono
effettuate con le modalità dì cui all'articolo 7, comma I. D regolamento di
cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3.
Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma
5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste dì cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli
uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6.
Art.
19.
(Regioni
a statuto speciale e province autonome)
I.
Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente
legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dì Trento e di
Bolzano.
Art.
20.
(Regolamento
di esecuzione)
I.
Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono
emanate, sentita la Conferenza unificata, norme dì esecuzione, aventi carattere
generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
Art.
21.
(Relazione
al Parlamento)
I.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30
giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di
marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art.
22.
(Abrogazioni)
I.
Sono abrogati:
a)
la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b)
l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c)
l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d)
l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e)
l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f)
l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art.
23.
(Entrata
in vigore)
I.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9,
comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
n.d.r.:
Art.
1 co. 4:
4.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma l. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
Art.
5.
(Esclusioni,
esoneri parziali e contributi esonerativi)
I.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazione pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
4.
Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1,
sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che
avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
7.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
Art.
6.
(Servizi
per l'inserimento lavorativo dei disabili e modìfiche al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469)
1.
Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati «uffici
competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro
attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio
delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2.
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, (n.d.r.:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15.3.1997,
n.59)
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente
più rappresentative»;
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell' ambito di tale organismo
è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia
delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al
comma 1».
Art.
9.
(Richieste
di avviamento)
6.
......Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei
prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
Art.
13.
(Agevolazioni
per le assunzioni)
8.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le
modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di
cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma I.
Art.
18.
(Disposizioni
transitorie e finali)
3.
Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4,
comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste dì cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al
lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano
le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art.
20.
(Regolamento
di esecuzione)
I.
Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono
emanate, sentita la Conferenza unificata, norme dì esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2.
Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo
trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - Prassi
Iniziali
indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante:
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
La presente nota è diretta, in attesa della
definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza
della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire
prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi,
del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la
cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. Tale
intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì
necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti
operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al
collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei Servizi per
l'impiego.
Obiettivo primario è dunque quello di offrire
criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per
la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma,
assicurando la continuità del Servizio secondo i nuovi principi del
collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla
circolare n. 77 del 24 novembre 1999, della quale, in questa sede, si conferma
la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale
intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi,
regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le
problematiche emerse troveranno ancora più compiuta risposta.
Platea
dei destinatari
Possono iscriversi negli elenchi le persone
disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, che abbiano compiuto i 15
anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, per
il settore pubblico e per il settore privato, nonchè, in attesa di una
disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate dall'articolo
18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi
equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani
rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n.
407/1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i
soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita
unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo il diritto anche
qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività
lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti,
massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa
sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge n. 68/1999, le iscrizioni effettuate negli Albi
professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti
telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono
comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione
generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento
dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo
nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai Servizi di collocamento di
residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.
Base
di computo e quota di riserva
La base di computo viene calcolata
sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di
riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge.
Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della
legge n. 68/1999, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento
lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di
lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre
includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento
e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei
lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di
reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a
domicilio, nonchè i lavoratori assunti per attività da svolgersi
esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti
di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.
Per quanto riguarda la determinazione
dell'obbligo dei partiti politici, delle Organizzazioni sindacali e di quelle
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che
questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
applicati da tali Organismi.
Per i datori di lavoro che svolgono attività
stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota
di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco
dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di
nove mesi (fissato dall'articolo 4, comma 1, per i contratti a termine)
calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo e
computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell'articolo 4,
comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione
della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a
meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di
lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in
sede giudiziale.
Datori
di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti
Nei confronti dei suddetti datori di lavoro,
che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla
disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligo insorge solo in presenza di
nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime
suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina,
orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si
ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del
lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa
sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti
dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente
all'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda
nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile,
anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il
datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini
previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e
dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando
il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui
al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non sono da considerarsi
nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta
giorni dalla predetta cessazione, nonchè le assunzioni effettuate ai sensi
della legge n. 68/1999.
Invalidi
del lavoro e invalidi per servizio
In attuazione di quanto previsto dall'articolo
18, comma 3, della legge n. 68/1999, che prevede modalità peculiari per
l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio
appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione
civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione
professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro
mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità
di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto
conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità
acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di
riqualificazione professionale attivato.
Sospensione
temporanea degli obblighi
La nuova disciplina, all'articolo art. 3,
comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto e stabilisce
una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione
(emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni
straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di
apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il
beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice comunicazione al competente
Servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento
amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate
dalla legge, è sufficiente per l'accesso alla sospensione, che opera per un
periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in
attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la
sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della
sospensione al Servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può
autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi,
rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge menzioni espressamente
solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l'istituto possa operare
anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre
categorie protette, indicate nell'articolo 18, comma 2.
Compensazioni
territoriali
Il procedimento di autorizzazione alla
compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla
previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla
luce del rinnovato assetto decentrato dei Servizi per l'impiego. In tale ottica,
per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio
nazionale, resta in capo all'Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i
Servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti
pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla
generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al Servizio individuato
dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità
produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i
datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l'autocompensazione
seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate
nello stesso ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione della
compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente
motivata, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale
per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato
dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede
la compensazione. Il Servizio valuta l'ammissibilità della domanda in relazione
alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando
le opportune forme di raccordo con i Servizi provinciali interessati con le
modalità che saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione territoriale che
interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata
come sopra previsto e corredata dall'ultimo prospetto informativo, rimane nelle
attribuzioni nella Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro,
che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero
degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri
profili ritenuti utili ai fini della decisione.
Esoneri
parziali
L'art. 5, comma 3 della legge n. 68/1999
prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare
l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati
dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore
disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
Quanto sopra, in attesa dell'emanazione del
relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4, del citato
art. 6, rende opportuno fin d'ora indicare le modalità e gli adempimenti per
l'accesso all'istituto, al fine di consentire la pronta operatività della
normativa.
La domanda di esonero parziale può essere
presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici.
Competente a ricevere la domanda è il Servizio per l'impiego del territorio in
cui ha sede l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più
unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al
Servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale
ufficio procede immediatamente all'inoltro della domanda ai Servizi competenti
per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione
relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere adeguatamente motivata
e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono
essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale (che
evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato) riassumibili
nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità
connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle
quali si svolge l'attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli
elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per
ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le
caratteristiche dell'attività svolta, nonchè la consistenza di eventuale
lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio
delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di
esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota
di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività
aziendale. Il Servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie
verifiche tecniche del Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i
datori di lavoro versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (con
le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è
situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero, il contributo
previsto dalla legge. Mentre l'obbligo di pagamento del contributo decorre
necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione
all'esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come
previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la
periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al Servizio
copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.
Il Servizio provvederà inoltre ad attivare
opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini
dell'eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in
caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente
inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza
dall'autorizzazione all'esonero.
Si ritiene opportuno prevedere che in attesa
dell'adozione del provvedimento di esonero, il Servizio autorizzi la sospensione
parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella
richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento).
Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da
versare, a titolo di contributo esonerativo, potrebbero conteggiarsi ai fini
della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della
sospensione.
Si ravvisa, infine, l'opportunità che le
regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo
dell'autorizzazione dell'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione
dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica
dell'impresa.
Gradualità
L'istituto della gradualità delle assunzioni,
applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e
disciplinato dalla legge n. 236/1993, di conversione del decreto legge n. 148,
non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota
di riserva disposta con la legge n. 68/1999, richiede un intervento
modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il
procedimento per l'autorizzazione e, in particolare, riparametrare la
percentuale di riserva maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni.
Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la
competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell'autorizzazione, come
previsto dalla legge di riferimento.
Graduatorie
e avviamento
Nell'odierna fase di passaggio dalle vecchie
liste ai nuovi elenchi, tenuti dai Servizi per l'impiego, deve necessariamente
dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività
del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni
interruzione nel Servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità
amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di
applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68/1999,
pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi Organi
amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da
parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i
criteri di accertamento della disabilità (individuati dall'atto di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in fase di imminente
definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la
precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il competente
Organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall'articolo
6, comma 2, lettera b) della legge n. 68/1999) o comunque l'Organo che, anche
temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della
scheda professionale all'atto dell'avviamento. Con l'abrogazione dell'articolo 9
della legge n. 638/1983 viene meno l'automatica disposizione, da parte
dell'ufficio che effettua l'avviamento, della visita di controllo dello stato
invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo
l'individuazione del nuovo assetto in materia. Nell'immediato, si ritiene che
l'avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il
potere di controllo, successivamente all'avviamento stesso, non appena saranno
pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette
Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa della
vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare
l'iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle
competenti Commissioni sanitarie per l'accertamento della disabilità, per non
pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n. 68/1999 attribuisce alle regioni
il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di
valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni,
si ritiene corretto al momento indicare nell'anzianità di iscrizione, nel
carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono
essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per
i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al D.P.R. n.
246/1997.
Chiamata
numerica e nominativa
Con riferimento alla ripartizione delle
assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto
dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 68/1999, si precisa che tale
ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai
fini dell'adempimento dell'obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro, che
occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di
assunzioni, da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che
le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento alla
disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con
chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le Organizzazioni
sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende
senz'altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del
partito politico, dell'Organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in
assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria
gli enti nel cui Statuto i predetti Organismi risultano tra i soci fondatori o
tra i soggetti promotori.
Obbligo
di certificazione
Com'è noto, l'articolo 17, della legge n.
68/1999, impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per
appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di
certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte,
la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di
invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di
avviamento), nonchè il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro
sessanta giorni dall'insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle
norme richiamate, nonchè il generale spirito della legislazione consentono di
affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere
gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa
considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al
datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di
valutazione da parte del competente Servizio. In tutte le richiamate situazioni,
il Servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di
lavoro interessato.
Nell'attuale fase di prima applicazione, per
evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro,
il Servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che
abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure
ai sensi della legge n. 482/1968. Per coloro che richiedano la suddetta
certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo,
fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all'anno 2000, dal
relativo decreto, il Servizio provvederà al rilascio della certificazione
contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo le
nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n.
68/1999.
Si precisa che la certificazione di
ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a
tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà
la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di
lavoro e dovrà essere rilasciata dal Servizio competente per il territorio nel
quale il datore di lavoro ha la sede legale.
Datori
di lavoro pubblici
Oltre alla facoltà di effettuazione dell'autocompensazione
territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi
taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia
di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in conformità con
quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80/1998, che i datori di
lavoro pubblici assolvono l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonchè
di quelli di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, mediante
procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a
selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di
effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si
stipuli una convenzione.
Per quanto concerne l'applicazione del termine
entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in
sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura
(art. 9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione
dell'avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle
condizioni previste dall'ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico
impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di
assunzione mediante le Convenzioni di cui all'articolo 11 della legge, il
predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al Servizio
competente di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è fatto cenno, restano
in vigore le procedure di assunzione di cui al D.P.R. n. 246/1997.
Convenzioni
e accesso agli incentivi
La procedura di ammissione alle agevolazioni
determinate dall'articolo 13 della legge n. 68/1999, cui si accede attraverso la
stipula delle Convenzioni di cui all'articolo 11, sarà compiutamente definita
nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in
attesa del visto e della registrazione della Corte dei conti), i cui contenuti
sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti) oggetto di
discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il ricorso
allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e
particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei
disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla
predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali
si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto
riguarda le Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge, di
seguito illustrate.
Convenzioni
con cooperative sociali e disabili liberi professionisti
L'articolo 12, della legge n. 68/1999, regola
le Convenzioni tra datore di lavoro, Servizio per l'impiego e cooperative
sociali e disabili liberi professionisti. L'istituto si configura come una
atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato
presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della Convenzione ed
assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista,
cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro
l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonchè, deve
ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della
cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare
complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa.
Nel rinviare al regolamento di esecuzione per
gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l'attenzione
sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del
disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del
professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe
considerarsi utile, a tal fine, verificare l'iscrizione da almeno un anno nei
rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere
altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la durata massima
della Convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di
riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora,
su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato
articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda
opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia del perseguimento
dell'obiettivo dell'inserimento mirato, si ravvisa inoltre l'opportunità che il
percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle
professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle
mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il
datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere
alla Convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che
rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il coinvolgimento
dell'INPS nella fase della stipula della Convenzione (per la corretta
determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).
Disposizioni
transitorie relative alla validità di convenzioni e autorizzazioni
Nella prima fase di funzionamento dei nuovi
Servizi per l'impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare,
nell'immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti
dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della
situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si
ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di
esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale,
compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la
loro validità, ferma restando, naturalmente, l'eventuale scadenza già fissata
nei relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe
in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si
intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della
necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la
revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse,
per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per
consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e
semplificate.
Disposizioni
per il computo dei soggetti già assunti in base alla normativa precedentemente
in vigore
L'articolo 18, comma 2, della legge di riforma
costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la
normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di
computo nelle nuove quote d'obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della
precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nell'immediatezza
dell'entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto
conto della necessità di consentire da subito l'operatività dell'impianto, si
ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i
soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della
complessiva aliquota d'obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione
della problematica, al regolamento di esecuzione.
Disposizioni
transitorie generali
Al fine di garantire il funzionamento del
Servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi Servizi
gestori del collocamento e i connessi Organi collegiali sono tuttora in fase di
costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di
mantenere l'operatività, fino alla completa definizione dell'assetto
organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le
stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in
materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio
attribuiscono agli istituendi Servizi, con gli opportuni adeguamenti che la
particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i procedimenti
amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della
legge n. 68/1999, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la
normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in
essere atti formali, ancorchè di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che
la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la
trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n.
68/1999.
La presente nota è diretta, in attesa della
definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza
della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire
prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi,
del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la
cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. Tale
intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì
necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti
operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al
collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei Servizi per
l'impiego.
Obiettivo primario è dunque quello di offrire
criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per
la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma,
assicurando la continuità del Servizio secondo i nuovi principi del
collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla
circolare n. 77 del 24 novembre 1999, della quale, in questa sede, si conferma
la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale
intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi,
regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le
problematiche emerse troveranno ancora più compiuta risposta.
Il
Ministero del lavoro ha chiarito la nuova disciplina sul diritto al lavoro dei
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), entrato in vigore il 18 gennaio 2000.
La
legge di riformasi rivolge alle persone disabili, mentre per gli orfani di
oggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi
superstiti, nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti
appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani e
rimpatriati, la disposizione transitoria accorda tutela solo fino all'emanazione
di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua,
in tale arco temporale, una specifica quota di riserva (una unità per le
imprese fino a 150 dipendenti e l'uno per cento per le imprese con soglia
superiore).
L'accertamento
delle condizioni di disabilità degli aventi diritto spetta alle Commissioni
mediche con i criteri che sono stati individuati dall'atto di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale è rimesso
anche il compito di stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle
visite di controllo della permanenza dello stato invalidante).
II
Consiglio dei Ministri ha inoltre individuato punti di contatto e profili
distintivi tra le competenza delle
Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della diagnosi
medico-funzionale volta ad individuare la capacità globale del soggetto, e
quelle del Comitato tecnico, organo operante presso le nuove commissioni
provinciali preposto all'individuazione concreta del percorso di inserimento
lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli sanitari effettuati
dalle Commissioni.
Va
precisato che questa innovazione riguarderà solo gli invalidi civili; infatti
per gli invalidi del lavoro, di guerra e per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria delle vigenti tabelle in materia, saranno
sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dall'INAIL e dalle
Commissioni mediche ospedaliere.
È
stata prevista la possibilità agli uffici competenti di avviare gli invalidi
del lavoro facenti parte del personale di polizia, militare e della protezione
civile senza che gli stessi siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei
disabili disoccupati.
Pertanto
le regioni, con oneri ,a proprio carico, possono attivare percorsi di
riqualificazione professionale presso le aziende o gli enti individuati dalla
legge, diretti all'inserimento lavorativo mirato di questi invalidi.
Sono
obbligati al rispetto delle quote di riserva anche coloro che occupano da 15 a
35 dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata piú di una
nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa.
Inoltre
sono destinatari dell'obbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte
di organico che opera nell'area tecnico-esecutiva e svolgente funzioni
amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la
protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai
servizi amministrativi.
Le
quote di riserva sono modulate secondo l'entità dimensionale dell'azienda o
dell'ente pubblico, cui deve aggiungersi, inattesa della ridefinizione della
materia, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie
equiparate. Ai soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, devono escludersi coloro che sono stati assunti con contratto di
formazione e lavoro e gli apprendisti, nonché i lavoratori assunti con
contratto di reinserimento.
Non
sono stati ravvisati motivi ostativi all'utilizzo del contratto di lavoro
temporaneo anche nei confronti dei lavoratori disabili.
Datori
di lavoro privati ed enti pubblici economici
I
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono essere
parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al
fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a
lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore
disabile non occupato.
Sospensione degli obblighi di riserva
La
nuova normativa prevede che al verificarsi delle situazioni tassativamente
indicate, in presenza delle quali gli obblighi di riserva vengono sospesi,
corrisponda la temporanea sospensione eliminando quindi la precedente procedura
di autorizzazione che conferiva alle Direzioni provinciali del lavoro un'ampia
discrezionalità nella valutazione dell'entità della crisi denunciata
dall'impresa richiedente.
Convenzioni e incentivi
La
nuova normativa è volta a favorire l'inserimento lavorativo del disabile
attraverso programmi specifici e mirati di integrazione nonché a valorizzare il
ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale.
Contestualmente è volta a delineare misure agevolative a beneficio dei datori
di lavoro privati che opteranno per lo strumento convenzionale.
È
stato disposto l'adeguamento dei bandi di concorso alle necessità concrete del
disabile, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle prove di esame
ed è stata disposta la deroga al requisito dello stato di disoccupazione per
l'assunzione di soggetti disabili che abbiano conseguito l'idoneità in un
concorso pubblico, assunzione che può avvenire anche in soprannumero rispetto
alle quote di riserva stabilite nei concorsi pubblici.
===ooOoo===
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
MINISTERO
LAVORO circolare 6 maggio 1996, n. 64
Assunzioni
obbligatorie. Art. 9 legge 25 marzo 1983, n. 79. Sospensione degli obblighi
occupazionali per le aziende in gravi difficoltà
1. Com'è noto
l'art. 9 della legge 25 marzo 1983, n. 79 stabilisce che "gli obblighi
occupazionali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei
confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione,
riorganizzazione produttiva, ..., o per le quali sia stata accertata dal CIPI la
sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge
12 agosto 1977, n. 675, ..., per la durata dei relativi processi debitamente
riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni,
per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti".
2. Numerosi Uffici
provinciali del lavoro, aziende e associazioni di datori di lavoro hanno
rappresentato allo scrivente la crescente difficoltà ad adempiere agli obblighi
occupazionali previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, incontrata da molte
imprese che versano in una critica situazione economico-produttiva.
Spesso si tratta di
aziende al limite della crisi e che non sono, quindi, in grado di sopportare
ulteriori costi aggiuntivi per assunzioni eccedenti il proprio fabbisogno, ma
per le quali non è stata riconosciuta la situazione di difficoltà con
provvedimento rilasciato da una pubblica autorità.
Alla luce di quanto
sopra è stato chiesto pertanto se le imprese suddette possono usufruire di una
sospensione temporanea degli obblighi occupazionali in base all'art. 9 della
legge n. 79/1983.
2.1. Da un esame
delle situazioni segnalate, nel corso del tempo, si è rilevato che si tratta di
aziende, le quali, per superare le difficoltà economiche e produttive, hanno
fatto ricorso per lo più alle seguenti misure: attivazione della procedura di
mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni; riduzione dell'orario di lavoro; blocco del turn-over; dimissioni
incentivate e prepensionamenti; mobilità interna aziendale; contratti di
solidarietà; processi di ristrutturazione, e riorganizzazione produttiva con o
senza l'intervento della C.i.g.s.
3. Sulla questione
questo Ministero, interpretando l'art. 9 della legge n. 79/1983 - in
considerazione dell'interesse pubblico perseguito dallo stesso articolo - ha
espresso l'avviso che la sospensione degli obblighi occupazionali derivanti
dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, potesse essere concessa dal
competente UPLMO alle aziende che avessero stipulato i contratti di solidarietà
(circolare n. 75/94 del 12 luglio 1994 e circolare n. 69/95 del 2 giugno 1995),
ad aziende che avessero predisposto un programma di prepensionamento (lettera
circolare n. 700/M43 del 16 giugno 1994) e ad aziende che, avendo richiesto
l'intervento straordinario di integrazione salariale, non avessero ancora
ottenuto il relativo provvedimento (circolare n. 89/1995 del 4 luglio 1995).
4. Al riguardo,
appare utile considerare che con il citato art. 9 della legge n. 79/1983 il
legislatore ha inteso tra l'altro tutelare l'interesse pubblico diretto a
garantire la conservazione dei posti di lavoro nelle aziende che si trovano in
situazioni di difficoltà, evitando, che a causa dell'assunzione coattiva di
nuove unità avviate obbligatoriamente, tale situazione si aggravi ulteriormente
con il conseguente rischio che l'impresa esca dal mercato.
4.1. Appare
possibile affermare che tale interesse pubblico sussiste anche per le aziende
che si trovano in situazioni di grave difficoltà diverse da quelle già
previste nelle circolari indicate al precedente punto 3, e che sono
caratterizzate dalla mancanza di un provvedimento amministrativo che le
riconosca in modo formale. Pertanto l'applicazione dell'art. 9 della legge n.
79/1983 in tali casi richiede che venga individuata una procedura idonea ad
accertare, da parte di un organo pubblico, la sussistenza delle situazioni di
difficoltà prospettate dall'azienda e la relativa durata.
4.2. A parere dello
scrivente tale accertamento può essere effettuato direttamente dagli organi
amministrativi del collocamento in quanto l'ordinamento affida ad essi in
generale la realizzazione dell'interesse pubblico all'occupazione. Pertanto si
ritiene che detto compito possa essere esercitato dall'Ufficio provinciale del
lavoro nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 16, comma 1, della legge 2
aprile 1968, n. 482.
4.3. Per quanto
sopra l'Ufficio qualora verifichi - in base ad una idonea documentazione - che
una impresa si trova in una situazione di oggettiva e grave difficoltà ad
adempiere agli obblighi occupazionali (mobilità, blocco turn-over, riduzione
dell'orario di lavoro, dimissioni incentivate, mobilità interna aziendale,
processi di ristrutturazione o riorganizzazione senza interventi della C.i.g.s.,
ecc. ...), sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio,
e, qualora lo ritenga opportuno, interessando l'Ispettorato provinciale del
lavoro per gli accertamenti di competenza, può decidere, se sussistono i
presupposti per una temporanea sospensione degli obblighi occupazionali e quindi
autorizzare o meno la sospensiva emettendo il relativo provvedimento.
Appare utile sottolineare la particolare importanza e delicatezza di questa attività amministrativa (che richiede che sia tenuto costantemente presente anche l'interesse al lavoro degli invalidi), per cui appare necessario che la situazione di difficoltà delle aziende venga controllata periodicamente ed a tale fine appare opportuno che la sospensione sia autorizzata per periodi di tempo non troppo lunghi, salvo successive proroghe.
===ooOoo===
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.
Cass., sez. lav., 01-07-1998, n. 6445, Felici — Soc. Eurojersey
Sospensione degli obblighi – Imprese soggette ad amministrazione
straordinaria e destinatarie dell'intervento straordinario della cig.
Tra le cause di sospensione (o esonero temporaneo) dal collocamento obbligatorio non è inclusa la crisi dell'impresa, né tale ipotesi è contemplata dall'art. 9 d.l. n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella l. n. 79 del 1983, norma che, innovando per il futuro, ha introdotto la sospensione dal suddetto obbligo solo per due specifiche categorie di imprese: quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del d.l. n. 26 del 1979 (convertito nella l. n. 95 del 1979) e quelle destinatarie dell'intervento straordinario della cig a norma della l. 12 agosto 1977 n. 675 e 20 dicembre 1974 n. 684, sicché - in mancanza di tali condizioni - permane l'obbligo di assunzione anche per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva.
D. Lgs. 22.5.1999, n. 185
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato 1;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi al servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato 11;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
e) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
1) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4 - Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5 - Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma l;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti, audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di.scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6 - Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7 - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) al contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8 - Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9 - Fornitura non richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11 - Irrinunciabilità dei diritti
1. 1 diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12 - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13 - Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14 - Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
I. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO 1
Tecniche di comunicazione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in
particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: «Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
«Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:
«Art. 13 (Atti di
accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con
cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in
luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e
secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del
rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo
che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o,
in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi
di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art.
13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a
norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche
per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»:
«Art. 3 (Legittimazione ad
agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso
al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della
pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo
che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni
abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria
si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art.
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante «Attuazione
della direttìva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali»:
«Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante
l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto
o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve
essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 18 (Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. La
vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di
omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in
onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli
organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato
come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere
in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».
«Art. 19 (Vendite effettuate
presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti
di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e
risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i
requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile
dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in
modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso
di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal
commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio
anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni
disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la
disposizione dell'art. 18, comma 7»