PREAMBOLO
L’avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per
i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione,
l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e
sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del
giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori.
ART.
1. Ambito di applicazione. - Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
ART.
2. Potestà disciplinare. -
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare 1’ infrazione.
ART.
3. Volontarietà dell’azione. -
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla
volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti
nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART.
4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. - Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta 1’ attività. Del pari 1’
avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane.
ART.
5. Doveri di probità, dignità e decoro. -
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.L’avvocato
è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l’ immagine della classe forense. L’avvocato che sia indagato
o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di
altra parte nello stesso procedimento.
ART.
6. Doveri di lealtà e correttezza. - L’avvocato deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve
proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART.
7. Dovere di fedeltà. - E’ dovere
dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
ART.
8. Dovere di diligenza. -
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. I - In
particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia
necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché
dopo il formarsi del giudicato.
ART.
9. Dovere di segretezza e riservatezza. -
E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività
giudiziale che per l’attività stragiudiziale. La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per
chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. L’avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e
dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale. Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio,
consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l’espletamento dell’incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche
nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto. Costituiscono eccezione
alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni
relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle
attività di difesa; b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART.
10. Dovere di indipendenza - Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale. L’avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART.
11. Dovere di difesa - L’avvocato deve
prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti. L’avvocato che venga nominato
difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare
all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
ART.
12 Dovere di competenza -
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza. L’avvocato deve
comunicare all’assistito le circostanti impeditive alla prestazione
dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della
difesa con altro collega. L’accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART.
13. Dovere di aggiornamento professionale - E’
dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’ attività.
ART.
14. Dovere di verità -
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. L’avvocato
è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale ne’ utilizzare prove o
dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
ART.
15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. - L’avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti. I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all’ente previdenziale.
ART.
16. Dovere di evitare incompatibilità. -
E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell’albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del
proprio Consiglio dell’ordine. Costituisce infrazione disciplinare l’aver
richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART.
17. Divieto di pubblicità - E’ vietata
qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale. E’ consentita
l’indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche
professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione
internazionale) i propri particolari rami di attività. E’ consentita
l’informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione
dell’ufficio e sulla attività professionale svolta. E’ consentita
l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei
suoi eredi. In ogni caso l’attività di informazione consentita deve essere
attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
ART.
18. Rapporti con la stampa.-
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi. Il difensore, con il consenso del
proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome
dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi
di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART.
19. Divieto di accaparramento di clientela -
E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L’avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di
un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
ART.
20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. -
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare
di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e
nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della
regola deontologica.
ART.
21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti - L’iscrizione all’albo è
requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo
del relativo titolo. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell’infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività
irregolare.
ART.
22 . Rapporto di colleganza in genere. - L’avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega. L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può
rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è
obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine
delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere
anche successiva. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART.
23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo -
In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza. L’avvocato è tenuto a rispettare la
puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle
udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. L’avvocato
deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli
onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. Il difensore che
riceva incarico di fiducia dall’imputato e’ tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il
mandato ricevuto. Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ART.
24. Rapporti con il Consiglio dell’ordine. -
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal
fine ogni iscritto e’ tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che
richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell’ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. L’avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza,
imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.
ART.
25. Rapporti con i collaboratori dello studio. -
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto.
ART.
26. Rapporti con i praticanti. - L’avvocato
è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un’adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all’apporto professionale ricevuto. L’avvocato deve atte stare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in
seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia. E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART.
27. Obbligo di corrispondere con il collega. -
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale. Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e’ assistita da un
collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART.
28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi. E’
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento
delle prestazioni richieste. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e’
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. L’interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART.
29. Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente
vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. L’avvocato
deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi
presunti errori o incapacità. L’avvocato non può formulare giudizi sullo
stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
ART.
30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART.
31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. -
L’avvocato e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest’ultimo, del pari, e’ tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione di
domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita. E’ fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l’incarico. L’avvocato corrispondente, in difetto di
istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha
affidato l’incarico.
ART.
32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. - L’avvocato che abbia raggiunto con il
patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi
dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART.
33. Sostituzione del collega nell’attività di difesa. -
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria
nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti
gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART.
34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. -
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti. Nel
caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO
III
ART.
35. Rapporto di fiducia. - Il rapporto con la parte assistita è fondato
sulla fiducia. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART.
36. Autonomia del rapporto. -
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e
dei principi deontologici. L’avvocato non
deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne’ suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
ART.
37. Conflitto di interessi. - L’avvocato
ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite
da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART.
38. Inadempimento al mandato. -
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
ART.
39. Astensione dalle udienze. -
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore. L’avvocato che eserciti il
proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente
gli altri difensori costituiti. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla
proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come
l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per particolari proprie attività professionali.
ART.
40. Obbligo di informazione. - L’avvocato
e’ tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto
dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, e’ obbligo
dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. E’ obbligo
dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato.
ART.
41. Gestione di denaro altrui. -
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del
denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero
ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne
sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
In caso di deposito fiduciario l’avvocato e’ obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART.
42. Restituzione di documenti. -
L’avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del
mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia
della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò
sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.
ART.
43. Richiesta di pagamento. -
Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto
e il giusto compenso al compimento dell’incarico. L’avvocato
non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività
svolta e comunque eccessivi. L’avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo
che ne abbia fatto formale riserva. L’avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni
il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
E’ consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ART.
44. Compensazione. - L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita
ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Al di fuori dei casi
indicati ovvero in caso di contestazione 1’ avvocato é tenuto a mettere
immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto
di questa.
ART.
45. Divieto di patto di quota lite. -
E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite. E’
consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART.
46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. - L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART.
47. Rinuncia al mandato. -
L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In
caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e’ necessario
fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in
tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l’avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza,
pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con
l’adempimento ditale formalità l’avvocato é esonerato da ogni altra
attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente
ricevuto tale comunicazione.
ART.
48. Minaccia di azioni alla controparte. -
L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere;
è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. Quando si ritenga di invitare
la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un
giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da
un legale di fiducia. E’ consentito l’addebito a controparte di competenze e
spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del
proprio assistito.
ART.
49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. - L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART.
50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. - E’
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. In
particolare é consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e
di inadempimento del proprio cliente.
ART.
51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. -
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa
quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque
possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all’intensità del rapporto clientelare.
ART.
52. Rapporti con i testimoni. -
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti. Resta ferma la facoltà
di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini
fissati dagli organi forensi. In particolare il difensore che intenda convocare
la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi
i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell’importanza
civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il difensore deve
raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione
fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell’interessato.
ART.
53. Rapporti con i magistrati. - I rapporti
con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni. Salvo
casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso
con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
ART.
54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. -
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici
a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55. Arbitrato. - L’avvocato che abbia
assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e
imparzialità. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare
dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all’incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, l’avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento
dell’incarico.
ART.
56. Rapporto con i terzi. -
L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei
confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell’esercizio della professione. Anche al di
fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità. della professione.
ART.
57. Elezioni forensi. - L’avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
ART.
58. La testimonianza dell’avvocato. - Per
quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su
circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al
giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora
1’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e
non potrà riassumerlo.
ART.
59. Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi. - L’avvocato é
tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee
all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare,
quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi
nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
ART.
60. Norma di chiusura. - Le disposizioni
specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
PREAMBOLO
L’avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per
i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione,
l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e
sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del
giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori.
ART.
1. Ambito di applicazione. - Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
ART.
2. Potestà disciplinare. -
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare 1’ infrazione.
ART.
3. Volontarietà dell’azione. -
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla
volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti
nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART.
4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. - Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta 1’ attività. Del pari 1’
avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane.
ART.
5. Doveri di probità, dignità e decoro. -
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.L’avvocato
è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l’ immagine della classe forense. L’avvocato che sia indagato
o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di
altra parte nello stesso procedimento.
ART.
6. Doveri di lealtà e correttezza. - L’avvocato deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve
proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART.
7. Dovere di fedeltà. - E’ dovere
dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
ART.
8. Dovere di diligenza. -
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. I - In
particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia
necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché
dopo il formarsi del giudicato.
ART.
9. Dovere di segretezza e riservatezza. -
E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività
giudiziale che per l’attività stragiudiziale. La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per
chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. L’avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e
dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale. Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio,
consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l’espletamento dell’incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche
nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto. Costituiscono eccezione
alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni
relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle
attività di difesa; b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART.
10. Dovere di indipendenza - Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale. L’avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART.
11. Dovere di difesa - L’avvocato deve
prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti. L’avvocato che venga nominato
difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare
all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
ART.
12 Dovere di competenza -
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza. L’avvocato deve
comunicare all’assistito le circostanti impeditive alla prestazione
dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della
difesa con altro collega. L’accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART.
13. Dovere di aggiornamento professionale - E’
dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’ attività.
ART.
14. Dovere di verità -
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. L’avvocato
è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale ne’ utilizzare prove o
dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
ART.
15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. - L’avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti. I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all’ente previdenziale.
ART.
16. Dovere di evitare incompatibilità. -
E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell’albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del
proprio Consiglio dell’ordine. Costituisce infrazione disciplinare l’aver
richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART.
17. Divieto di pubblicità - E’ vietata
qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale. E’ consentita
l’indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche
professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione
internazionale) i propri particolari rami di attività. E’ consentita
l’informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione
dell’ufficio e sulla attività professionale svolta. E’ consentita
l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei
suoi eredi. In ogni caso l’attività di informazione consentita deve essere
attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
ART.
18. Rapporti con la stampa.-
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi. Il difensore, con il consenso del
proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome
dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi
di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART.
19. Divieto di accaparramento di clientela -
E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L’avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di
un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
ART.
20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. -
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare
di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e
nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della
regola deontologica.
ART.
21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti - L’iscrizione all’albo è
requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo
del relativo titolo. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell’infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività
irregolare.
ART.
22 . Rapporto di colleganza in genere. - L’avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega. L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può
rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è
obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine
delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere
anche successiva. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART.
23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo -
In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza. L’avvocato è tenuto a rispettare la
puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle
udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. L’avvocato
deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli
onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. Il difensore che
riceva incarico di fiducia dall’imputato e’ tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il
mandato ricevuto. Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ART.
24. Rapporti con il Consiglio dell’ordine. -
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal
fine ogni iscritto e’ tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che
richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell’ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. L’avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza,
imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.
ART.
25. Rapporti con i collaboratori dello studio. -
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto.
ART.
26. Rapporti con i praticanti. - L’avvocato
è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un’adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all’apporto professionale ricevuto. L’avvocato deve atte stare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in
seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia. E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART.
27. Obbligo di corrispondere con il collega. -
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale. Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e’ assistita da un
collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART.
28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi. E’
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento
delle prestazioni richieste. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e’
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. L’interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART.
29. Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente
vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. L’avvocato
deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi
presunti errori o incapacità. L’avvocato non può formulare giudizi sullo
stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
ART.
30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART.
31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. -
L’avvocato e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest’ultimo, del pari, e’ tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione di
domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita. E’ fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l’incarico. L’avvocato corrispondente, in difetto di
istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha
affidato l’incarico.
ART.
32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. - L’avvocato che abbia raggiunto con il
patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi
dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART.
33. Sostituzione del collega nell’attività di difesa. -
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria
nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti
gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART.
34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. -
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti. Nel
caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO
III
ART.
35. Rapporto di fiducia. - Il rapporto con la parte assistita è fondato
sulla fiducia. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART.
36. Autonomia del rapporto. -
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e
dei principi deontologici. L’avvocato non
deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne’ suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
ART.
37. Conflitto di interessi. - L’avvocato
ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite
da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART.
38. Inadempimento al mandato. -
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
ART.
39. Astensione dalle udienze. -
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore. L’avvocato che eserciti il
proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente
gli altri difensori costituiti. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla
proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come
l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per particolari proprie attività professionali.
ART.
40. Obbligo di informazione. - L’avvocato
e’ tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto
dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, e’ obbligo
dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. E’ obbligo
dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato.
ART.
41. Gestione di denaro altrui. -
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del
denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero
ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne
sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
In caso di deposito fiduciario l’avvocato e’ obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART.
42. Restituzione di documenti. -
L’avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del
mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia
della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò
sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.
ART.
43. Richiesta di pagamento. -
Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto
e il giusto compenso al compimento dell’incarico. L’avvocato
non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività
svolta e comunque eccessivi. L’avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo
che ne abbia fatto formale riserva. L’avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni
il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
E’ consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ART.
44. Compensazione. - L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita
ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Al di fuori dei casi
indicati ovvero in caso di contestazione 1’ avvocato é tenuto a mettere
immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto
di questa.
ART.
45. Divieto di patto di quota lite. -
E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite. E’
consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART.
46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. - L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART.
47. Rinuncia al mandato. -
L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In
caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e’ necessario
fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in
tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l’avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza,
pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con
l’adempimento ditale formalità l’avvocato é esonerato da ogni altra
attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente
ricevuto tale comunicazione.
ART.
48. Minaccia di azioni alla controparte. -
L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere;
è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. Quando si ritenga di invitare
la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un
giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da
un legale di fiducia. E’ consentito l’addebito a controparte di competenze e
spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del
proprio assistito.
ART.
49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. - L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART.
50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. - E’
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. In
particolare é consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e
di inadempimento del proprio cliente.
ART.
51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. -
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa
quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque
possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all’intensità del rapporto clientelare.
ART.
52. Rapporti con i testimoni. -
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti. Resta ferma la facoltà
di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini
fissati dagli organi forensi. In particolare il difensore che intenda convocare
la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi
i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell’importanza
civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il difensore deve
raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione
fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell’interessato.
ART.
53. Rapporti con i magistrati. - I rapporti
con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni. Salvo
casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso
con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
ART.
54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. -
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici
a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55. Arbitrato. - L’avvocato che abbia
assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e
imparzialità. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare
dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all’incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, l’avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento
dell’incarico.
ART.
56. Rapporto con i terzi. -
L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei
confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell’esercizio della professione. Anche al di
fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità. della professione.
ART.
57. Elezioni forensi. - L’avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
ART.
58. La testimonianza dell’avvocato. - Per
quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su
circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al
giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora
1’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e
non potrà riassumerlo.
ART.
59. Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi. - L’avvocato é
tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee
all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare,
quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi
nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
ART.
60. Norma di chiusura. - Le disposizioni
specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
TARIFFE PROFESSIONALI
IL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della
legge 7 novembre 1957, n. 1051;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12
giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le
prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in
data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre
1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28
aprile 1994;
Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato,
l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio'
mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi
dall'approvazione delle nuove tariffe;
Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per
l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno
spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a
realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50%
delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e
l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate
dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16
giugno 1994);
Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense
ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte
dei conti;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva
integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che
stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli
onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall'art. 1 della
legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, cosi' recita: "Art. 57.
- 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute
agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono
stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per
quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla
Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto
concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'
spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia
civile.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma
precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
- Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985)
prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le
modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere
del Comitato interministeriale dei prezzi.
Art.
2.
1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il
50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 1994
Il Ministro: BIONDI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96
Tariffa
forense in materia civile, penale e stragiudiziale
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Nella tornata del 12 giugno 1993;
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della
legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il
compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le
prestazioni in materia civile;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170,
concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei
giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo
militare;
Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la
determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai
procuratori in materia penale e stragiudiziale;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata
con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri
per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti
agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile,
amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata
con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe
penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura
penale.
Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle
congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del
costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune
delle precedenti disposizioni;
Delibera:
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo
biennio, i criteri per la determinazione:
1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai
procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in
materia stragiudiziale.
Il presidente: RICCIARDI
Il segretario: PARRINO
ALLEGATO
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del
Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo
Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessita' di fare entrare in
vigore gli aumenti previsti in due fasi;
Ad integrazione del predetto provvedimento;
Delibera:
Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata
decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il
restante 50%.
Restano immutate tutte le altre disposizioni.
Roma, 29 settembre 1994
Il presidente: RICCIARDI
Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI
TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED
AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E
TRIBUTARIA.
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate,
oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari
indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti
indicati nell'allegata tabella B.
Art. 2.
Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal
cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Art. 3.
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al
procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del
rapporto.
Art. 4.
Inderogabilita' della tariffa
1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e
diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e
l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso,
una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle
tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art.
5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi
abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
II - ONORARI DI AVVOCATO
Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto
conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero
delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo
all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate,
la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al
doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri
di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio
e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonche' dell'urgenza
richiesta per il compimento di singole attivita'; nelle cause di straordinaria
importanza la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi
stabiliti.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la
stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni
parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero
superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo
di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano
riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.
5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari
clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni
particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato
ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista
dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a
tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una
decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non
definitiva.
Art. 6.
Determinazione del valore della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della
causa e' determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei
giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della
ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di
divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi
per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo
al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il
valore e' determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi,
secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi,
nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto
dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione
del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei
diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della
controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari
minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100
milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1
miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessita'
della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di
qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimita'
dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.
Art. 7.
Pluralita' dei difensori
1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha
diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella
liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo
avvocato.
III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore
1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono
essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.
Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore
1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore,
devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e
diritti indicati nella tabella B.
Art. 10.
Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture
1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del
distretto della corte di appello, deve essere liquidata la meta' degli onorari e
dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Procedimenti davanti ad organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti
per le cause davanti al tribunale.
Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per
le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a
conoscere della controversia.
Art. 13.
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice
tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo
conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del
ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera
L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.
Art. 15.
Rimborso spese generali
1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario delle spese
generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei
diritti.
TABELLA
A
(rif. art. 1)
I - Cause avanti ai giudici conciliatori. Minimo Massimo lire lire - - 1) Per l'intero giudizio: cause di valore fino a L. 250.000 80.000 150.000 cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000 120.000 240.000 cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000 150.000 300.000
Nelle
cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del
giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia
- se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli
onorari di cui al paragrafo
seguente, avuto riguardo al valore della
controversia.
Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano
gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni
di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.
II - Cause avanti al pretore. Minimo Massimo lire lire - - 2) Studio controversia 85.000 225.000 3) Consultazioni con il cliente 45.000 113.000 4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 35.000 58.000 5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 70.000 179.000 6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 30.000 44.000 7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 55.000 179.000 8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 230.000 438.000 9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 70.000 230.000 10) Opera prestata per la conciliazione 60.000 179.000
Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento. Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria. Minimo Massimo lire lire __ __ 11) Studio della controversia 120.000 325.000 12) Consultazioni con il cliente 60.000 163.000 13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 50.000 84.000 14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 105.000 258.000 15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 40.000 64.000 16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 80.000 258.000 17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria 90.000 150.000 18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 325.000 630.000 19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 105.000 332.000 20) Opera prestata per la conciliazione 85.000 258.000
Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.
IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado. Minimo Massimo lire lire - - 21) Studio della controversia 120.000 405.000 22) Consultazioni con il cliente 60.000 203.000 23) Ricerca documenti 50.000 105.000 24) Redazione del ricorso 160.000 550.000 25) Istanza di sospensione 50.000 105.000 26) Deduzioni di costituzione 115.000 285.000 27) Redazione motivi aggiunti 160.000 550.000 28) Atto di intervento 50.000 105.000 29) Memorie difensive 325.000 875.000 30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 105.000 455.000 Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili. V - Cause avanti alla corte di appello. Minimo Massimo lire lire - - 31) Studio controversia 190.000 405.000 32) Consultazioni con il cliente 95.000 203.000 33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 80.000 109.000 34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 165.000 368.000 35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 60.000 92.000 36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 5.000 360.000 37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria 120.000 200.000 38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 450.000 875.000 39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 160.000 455.000 40) Opera prestata per la conciliazione 130.000 360.000 VI - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si
riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a
L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a
quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%.
C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino
a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli
massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%,
mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
200.000.000 gli onorari minimi
sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del
50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono
aumentati del 200%.
E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L.
500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli
massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre
gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%.
F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L.
750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli
massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre
gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L.
1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli
massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 500%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L.
3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi
dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L.
5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di
cui alla lettera B) sono aumentati del 900%.
L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le
singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e
nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della
controversia e in relazione all'attivita'
effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3%
del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli
previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a
L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli
previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
200.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel
processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le
questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili
di qualunque natura, anche se non di
carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti
previsti nelle lettere da D) a G).
N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.
VII - Cause avanti alla Corte di cassazione
ed altre magistrature superiori ivi comprese
quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza.
Minimo Massimo lire lire - - 41) Studio della controversia 123.000 263.000 42) Consultazioni con il cliente 62.000 132.000 43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 123.000 263.000 44) Discussione 123.000 263.000
Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. Minimo Massimo
lire lire - - 45) Studio della controversia 188.000 525.000 46) Consultazioni con il cliente 94.000 263.000 47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 188.000 525.000 48) Discussione 188.000 525.000
Nelle
cause di particolare importanza per l'oggetto e
per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere
raddoppiati.
IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si
riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000
fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino
a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000
fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a
L. 50.000.000 gli onorari minimi sono
triplicati ed i massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a
L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati
del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
200.000.000 gli onorari minimi sono pari a
quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L.
500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli
massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli
onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L.
750.000.000 gli onorari minimi sono pari a
quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%.
L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L.
1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi
dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari
massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%.
M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000
e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari
minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del
50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono
aumentati del 700%.
N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L.
5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di
cui alla lettera E) sono aumentati del 900%.
O) Per le cause di valore superiore a L.
5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti
nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei
massimi con criterio rigidamente proporzionale
al valore della controversia e
in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma
non possono comunque superare complessivamente il 3% del
valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti
di 1/5.
Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli
previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L.
50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per
le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora
le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di
qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale,
il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere
da H) a L).
R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.
X - Procedimenti speciali,
procedure esecutive e procedimenti tavolari.
Minimo Massimo lire lire - - 49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata: a) davanti ai pretori 30.000 134.000 b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 c) davanti le corti di appello 105.000 279.000 50) Procedimenti di ingiunzione 25.000 115.000
51)
Per la redazione del precetto e' dovuto un
onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito
azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.
52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e' dovuto
l'onorario minimo previsto in relazione al credito
azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%.
53) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata: a) davanti al pretore 30.000 134.000 b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499) 45.000 112.000 55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio 70.000 135.000
56)
L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e
55 e' soggetto alle variazioni di
cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in
relazione al valore dell'oggetto del ricorso o
a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.
Gli onorari di cui al n. 49 possono essere
raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza
per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo'
essere praticato per gli onorari di cui al
n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste
comportano una complessa ed articolata
attivita' dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti
paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede
di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II,
III, V della presente tabella.
Per i procedimenti previsti dal capo III,
sez. I, per quelli previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per
quelli di cui all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli
onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in
quanto applicabili.
XI
- Trasferta.
57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le
spese e l'indennita' cosi' come previste nella
tabella degli onorari stragiudiziali.
TABELLA
B
(rif. art. 1)
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici
ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali,
agli arbitri ed autorita',
commissioni e collegi con funzioni
giurisdizionali.
Lire ___ 1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese 20.000 2) Per la disamina 5.000 3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento 20.000 4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda 5.000 5) Per la chiamata di un terzo in causa 5.000 6) Per l'autentica di ogni firma 5.000 7) Per esame della procura notarile 5.000 8) Per la iscrizione della causa a ruolo 5.000 9) Per la costituzione in giudizio 5.000 10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza 10.000 11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza 10.000 12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna 20.000 13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio 10.000 14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza 5.000 15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale 10.000 16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge 5.000 17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice 5.000 18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non e' cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora 10.000 19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora 10.000 20) Per le consultazioni con il cliente 20.000 21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese 20.000 22) Per la notificazione di ogni atto. 5.000 se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per ogni persona in piu' 3.000 23) Per l'esame di ogni relata di notifica 5.000 24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa e' avvenuta 23.000 25) Per la intimazione ai testimoni 5.000 26) Per la designazione del consulente tecnico di parte 5.000 27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza 10.000 28) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorita', enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) 5.000 29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) 3.000 30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria 5.000 31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria 5.000 32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno) 5.000 33) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione 3.000 Tale diritto e' dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci. Per ogni atto e documento in piu' fino al numero di venti 2.000 34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche 5.000 35) Per la proposizione della querela di falso 5.000 36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti 5.000 Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) 5.000 Se l'esame dura oltre un'ora e' dovuto in piu' il diritto di vacazione. 37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico 20.000 38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte 20.000 39) Per la redazione della nota spese 10.000 40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato 5.000 41) Per l'assegnazione della causa a sentenza 5.000 42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito 5.000 43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale 5.000 44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge 5.000 45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto 5.000 I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza. II - Processo di esecuzione. 46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva 5.000 47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo 5.000 48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario 20.000 49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione 5.000 Se la notificazione e' fatta a piu' persone sono dovute per ogni persona in piu' 3.000 50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aereomobili 20.000 51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare 10.000 52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio 23.000 53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali 20.000 54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri 10.000 55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalita' in pubblici registri 5.000 56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota 10.000 57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario 10.000 58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale 10.000 59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo 10.000 60) Per l'esame di ogni certificato catastale 10.000 Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A. Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono piu' di un'ora, e' dovuto per ogni ora o frazione di ora in piu' il diritto di vacazione. 61) Per ottenere la pubblicita' di avvisi 5.000 62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo 5.000 63) Per il deposito di somme 5.000 64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati 5.000 65) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora 10.000 66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali 5.000 67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora 10.000 68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare 10.000 69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria 5.000 70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo 5.000 71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare 20.000 72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare 20.000 73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare 20.000 74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza 20.000 75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato della vendita mobiliare o immobiliare 20.000 76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora 10.000
77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni. III - Procedimenti speciali. 78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento 30.000 79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella. IV - Diritto di vacazione. 80) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse e' di L. 24.000. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione. V - Coefficienti di applicazione. a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000. b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto. c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%. d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%. e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%. f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%. g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%. h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%. i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%. l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%. m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1.000%. n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.200%. o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%. p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo. q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 1.000. VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario. Lire --- 81) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia: nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate 70.000 nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate 115.000 Il suddetto compenso non e' cumulabile con i diritti e gli onorari di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al n. 82, con esecuzione dell'onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21. VII - Indennita' di trasferta. 82) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennita' di trasferta cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale. Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero. VIII - Diritti di collazione degli scritti. Lire --- 83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie: nel caso di impiego della dattilografia 3.000 nel caso di impiego della stampa 6.000 nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura. Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.
NORME
GENERALI
Art. 1.
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella
deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa,
del numero e della importanza delle questioni trattate; della
durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli
avvocati che hanno condiviso il lavoro e la
responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo
alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare
impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche
trattate, gli onorari possono essere
elevati fino al quadruplo dei massimi
stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti,
qualora tra la prestazione dell'avvocato o del
procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze
del caso (quali, ad esempio, il numero dei
documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica
o la importanza degli interessi coinvolti, il
risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno
necessario, la frequenza e la entita' della assistenza da prestare,
il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti
trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da
quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i
massimi possono essere determinati, anche in via preventiva,
di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato
minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3
novembre 1990, n. 327, il giudice, in via
eccezionale e in relazione all'effettiva
attivita' difensiva svolta,
potra' ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un
terzo della misura prevista.
Art. 2.
1. Se il procedimento non viene portato a termine per
qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o
il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha
ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera
svolta, computandosi in questa anche il lavoro
preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con
riguardo al risultato che ne sia derivato al
cliente.
Art. 3.
1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa
posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e
fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le
parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le
prime dieci e fino ad un massimo di venti.
2. Nel caso di assistenza a due o
piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione
professionale comporti l'esame di situazioni
particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato
avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo
tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa
siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente
agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del
soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono
computati gli onorari per un solo avvocato.
Art. 4.
1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato
avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle
spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del
cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti
del soccombente.
Art. 5.
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi
della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di
sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa
previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai
diritti previsti dalla tariffa civile.
Art. 6.
1. Oltre agli onorari spetta al
difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle
spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa
dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).
Art. 7.
1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e
le stesse indennita' previsti per l'avvocato.
2. Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta'
per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano
ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.
Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese
generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.
TABELLA (rif. art. 1) Minimo Massimo lire lire __ __ 1. Corrispondenza e sessioni. 1.1. Informativa, anche telefonica, per ognuna 15.000 25.000 1.2. In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione 50.000 100.000 1.3. In studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione 100.000 200.000 2. Esame e studio 40.000 100.000 L'onorario e' dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od ad attivita', da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 3. Indennita'. Di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere 25.000 40.000 4. Partecipazione ed assistenza. Ad atti od attivita', compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attivita' di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora 50.000 100.000 5. Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali (per ognuna) 360.000 1.200.000 6. Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attivita' 120.000 600.000 * * *
La
tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al
pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli
dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi
alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle
magistrature superiori del 2,5.
NORME
GENERALI
Art. 1.
1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata,
agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata
tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al
patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari
sono ridotti alla meta'.
Art. 2.
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti
dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella
pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino
adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si
applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe
giudiziali civili.
Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro
opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli
onorari per l'opera prestata.
Art. 4.
1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si
deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e
l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i
risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni
sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il
massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di
straordinaria importanza fino al quadruplo.
Art. 5.
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di
procedura civile.
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le
L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo
risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale,
vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari
minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per
le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha
riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del
cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha
riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i
criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse
sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore
della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in
caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si
applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di
cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per
l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal
professionista.
Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa,
giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o
dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata
sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui
l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto
conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti
impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra'
riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto,
debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel
loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie,
le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di
prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese
accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita'
di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o
frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente
alla meta'.
Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per
particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su
conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi
anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i
minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata;
all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.
Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica
voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti
norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 11.
1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso
forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.
TABELLA (rif. art. 1) 1 - Prestazioni di consulenza. Minimo Massimo lire lire - - A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare 20.000 145.000 B) Pareri che importino informativa e studio particolare: a) pareri orali: fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000; da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 230.000 a L. 656.000; b) pareri scritti: fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 590.000 a L. 1.890.000. 2 - Prestazioni di assistenza. a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese: diritto fisso L. 20.000. b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000 a L. 25.000. c) Esame e studio della pratica: fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 820.000 a L. 1.743.000. d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo di L. 100.000. In studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000. e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce: fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000. f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali: dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000; dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000; dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000. L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. 3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per ogni assistenza: dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000. 4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attivita' di consulenza: dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attivita' prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 100.000. 5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali: gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria. 6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde. Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 100.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%. 7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti. I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile. 8 - Arbitro unico. All'avvocato o al procuratore quale arbitro unico e' dovuto oltre il rimborso delle spese documentate il seguente onorario: Valore Minimo Massimo __ __ __ Fino a L. 50.000.000 1.000.000 3.000.000 Sul maggior valore: Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000 2.500.000 5.000.000 Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000 4.000.000 8.000.000 Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 8.000.000 16.000.000 Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 15.000.000 40.000.000 Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 25.000.000 70.000.000 Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 25.000.000 70.000.000 oltre all'1% sull'eccedenza Oltre L. 50.000.000.000 gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000. Valore indeterminabile 2.000.000 16.000.000 Per le controversie che involgono questioni di notevole complessita' e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio. 9 - Collegio arbitrale. Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, oltre al rimborso delle spese documentate, e' dovuto il seguente onorario: Valore Minimo Massimo __ __ __ Fino a L. 50.000.000 3.000.000 8.000.000 Sul maggior valore: Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000 6.000.000 12.000.000 Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000 10.000.000 22.000.000 Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 20.000.000 40.000.000 Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 35.000.000 90.000.000 Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 65.000.000 180.000.000 Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 65.000.000 180.000.000 oltre all'1% sull'eccedenza Oltre L. 50.000.000.000, gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000. Valore indeterminabile 5.000.000 40.000.000 Al presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30 ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole complessita' e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio. 10 - Onorario a tempo. Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita' accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto puo' essere congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine. * * *
Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e. Per le pratiche di valore
inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della
meta'.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000
e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi
dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L.
500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima
colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L.
750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima
colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L.
1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari
a quelli massimi dell'ultima colonna
ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le
singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi,
con criterio rigidamente proporzionale al valore
della pratica e in relazione all'attivita'
effettivamente prestata, ma non possono comunque
superare complessivamente il 3%
del valore della controversia.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000. I
compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della
relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti
4 e 6 della tabella stessa mentre
sono cumulabili le prestazioni di assistenza e consulenza.
ONORARI
ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
(civile e penale, tributaria e amministrativa)
NORME
GENERALI
Art. 1.
1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed
equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti
nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al
patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari
sono ridotti alla meta'.
Art. 2.
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti
dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella
pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino
adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si
applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe
giudiziali civili.
Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro
opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli
onorari per l'opera prestata.
Art. 4.
1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si
deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e
l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i
risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni
sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il
massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di
straordinaria importanza fino al quadruplo.
Art. 5.
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di
procedura civile.
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le
L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo
risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale,
vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari
minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per
le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha
riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del
cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha
riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i
criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse
sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore
della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in
caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si
applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di
cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per
l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal
professionista.
Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa,
giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o
dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata
sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui
l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto
conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti
impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra'
riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto,
debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel
loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie,
le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di
prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese
accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita'
di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o
frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente
alla meta'.
Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per
particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su
conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi
anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i
minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata;
all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.
Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica
voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti
norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 11.
1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso
forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.
|
[I singoli scaglioni sono determinati con riferimento al valore della pratica (art. 5)] 1 - Prestazioni di consulenza. A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare: da L. 20.000 a L. 145.000 B) Pareri che importino informativa e studio particolare: a) pareri orali: fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000; da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 230.000 a L. 656.000; b) pareri scritti: fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 590.000 a L. 1.890.000. 2 - Prestazioni di assistenza. a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese: diritto fisso L. 20.000. b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000 a L. 25.000. c) Esame e studio della pratica: fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 820.000 a L. 1.743.000. d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo di L. 100.000. In studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000. e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce: fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000; da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000; da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000. f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali: dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000; dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000; dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000. L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. (omissis) 10 - Onorario a tempo. Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita' accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto puo' essere congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine. |
Per
le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della
prima colonna sono ridotti della meta'. |