SOMMARIO:
GIURISPRUDENZA:
Tribunale civile di Palermo, ord.za 16.10.2000, FILT-CGIL-FIT-CISL c. Siremar S.p.a.
LEGISLAZIONE:
Tribunale Civile di Palermo, Giudice del lavoro Dott. Di Marco, ordinanza 16.10.2000 su ricorso ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300, FILT - CGIL - FIT - CISL (Avv.ti A. Di Fede e R. Croce) c/ SIREMAR S.P.A. (Avv. S.A. Sciortino).
Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Adozione di sanzioni disciplinari senza preventivo ricorso alle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Illegittimità della condotta.
Il Giudice del Lavoro
Letto il ricorso, proposto ai sensi dell' art. 28 1. n.300/70, con il quale le Organizzazioni Sindacali denominate FILT-CGL e FILT.-CISL, in persona dei rispettivi segretari provinciali, hanno denunciato quale antisindacale il comportamento tenuto dalla SIREMAR - Sicilia Regionale Marittima - S.p.A., consistito nell' avere inviato contestazione disciplinare, ai lavoratori che avevano aderito allo sciopero del 7/9/2000, per asserita illegittimità dell'astensione, in quanto svoltasi senza il preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla legge n. 146/90, e ne ha chiesto la rimozione degli effetti;
Viste le difese della Società convenuta;
Sentite le parti e assunte sommarie informazioni sciogliendo la riserva;
OSSERVA
L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è oggetto, in base alla legge n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/90, alla valutazione di legittimità della Commissione di Garanzia (art. 13 lett. I), che vi provvede con le procedure ivi indicate (art. 4, comma quarter) e, all’esito, "delibera le sanzioni previste dall’art. 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dall’art. 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari".
L’art. 4 comma 1 configura come fatto disciplinarmente rilevante il comportamento dei lavoratori che "... si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 (primo periodo), e 3 dell’art. 2 o che richiesti dell’effettuazione dalle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la loro consueta attività", e prevede come sanzionabile il comportamento delle OO.SS. che "...proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2".
Orbene, il quadro normativo è sufficientemente chiaro, e per la verità nessuna contestazione è stata sollevata sul punto, nell’individuare nella Commissione di Garanzia il solo soggetto legittimato a formulare il giudizio di illegittimità dell’astensione dal lavoro che, conseguentemente, risulta sottratto alla autonoma valutazione datoriale.
In altri termini, nel sistema della legge, il potere disciplinare del datore appare pesantemente limitato e ciò a motivo della funzione cui esso è preordinato: non già l’autotutela dell’impresa, ma la garanzia dei servizi e la salvaguardia delle primarie esigenze degli utenti.
Ne deriva che fino a quando la Commissione di Garanzia non abbia reso la prevista valutazione il fatto, astensione dal lavoro, non è suscettibile di assumere connotazioni disciplinari rilevanti.
Ed in effetti, di tutto ciò è certamente consapevole la convenuta che, infatti, non ha mancato di indicare una presunta valutazione di illegittimità della Commissione di Garanzia, quale presupposto legittimante l’esercizio del potere disciplinare, esplicatosi proprio negli atti di contestazione qui censurati.
Ed infatti, la Società convenuta ha inviato ai lavoratori (sei, secondo le informazioni assunte) che avevano partecipato allo sciopero, svoltosi il 7.9.2000, nell’ambito di una vertenza relativa alla corresponsione del compenso per le prestazioni del servizio di sicurezza in porto dei Comandanti e Direttori di macchina non in RO, contestazioni disciplinari del seguente tenore:
"Rileviamo che Ella il giorno 7 settembre 2000, a bordo del ... si è astenuta dal lavoro aderendo di fatto all’invito delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Regionali FILT-CGL e FILT-CISL...
Riguardo a detta agitazione la Commissione di Garanzia, con comunicazione prot. N. 5224 del 23 agosto 2000 diretta alle organizzazioni Sindacali alla Federlinea e alla Scrivente Società, aveva indicato che la proclamazione dello sciopero è illegittima e pertanto doveva essere revocata in quanto contraria alle norme della legge n. 146/90 ...
Per le esposte motivazioni, poichè ella ha violato consapevolmente gli obblighi imposti dalle disposizioni citate ... con la presente le comunichiamo l’apertura del procedimento disciplinare ...".
Orbene, il chiaro tenore letterale della contestazione disciplinare rappresenta, come fatto certo, una valutazione di illegittimità dell’astensione dal lavoro, ad opera della Commissione di Garanzia che, però, come è pacifico, non è stata, ad oggi, resa (la nota citata contiene solo le indicazioni previste dall’art. 4 lett. D l. N. 83/2000).
Ne deriva, sul piano oggettivo, il difetto del presupposto legittimante il potere disciplinare - dato che, come è ovvio, tale potere ha ragione di esplicarsi solo in presenza di un comportamento astrattamente configurabile come illecito e una simile configurabilità deve necessariamente seguire la valutazione della Commissione di Garanzia e, sul piano soggettivo, la deliberata intenzione di indurre nei lavoratori che hanno partecipato alla astensione, il convincimento di essere esposti ad un imminente potere sanzionatorio in dipendenza della azione sindacale.
Appare evidente la portata fortemente "persuasiva" del comportamento datoriale che, ben vero, non trova scusanti nè nella presunta esigenza di assicurare la immediatezza della contestazione, nè nella asserita intenzione di subordinare le ulteriori fasi del procedimento alle definitive determinazioni della Commissione di Garanzia.
Sotto il primo profilo, infatti, è sufficiente rilevare che il principio di immediatezza va valutato in correlazione alle modalità, di accertamento del fatto illecito - nel caso che ci occupa, subordinato alle valutazioni della Commissione di Garanzia-; sotto il secondo profilo, non può sfuggire che la presunta intenzione risulta del tutto inespressa nelle contestazioni inviate ai lavoratori, nè è desumibile per relazione dalla comunicazione ai Comandanti di Bordo del 5.7.2000, che non è stata richiamata nei singoli atti di contestazione.
In definitiva, le contestazioni disciplinari che ci occupano vanno giudicate del tutto intempestive e chiaramente preordinate a indurre nei lavoratori il timore dell’imminente esercizio del potere sanzionatorio correlato alla astensione dal lavoro svoltasi nell’ambito di una vertenza ancora non conclusa; con la conseguenza che per esse appare fortemente lesa l’immagine del sindacato e sostanzialmente compromesso l’esercizio delle libertà sindacali e del diritto di sciopero proprio in dipendenza dell’effetto comprensibilmente paralizzante che la pendenza del procedimento disciplinare è destinata a produrre sui lavoratori.
In conclusione la condotta denunciata va giudicata antisindacale e ne vanno rimossi gli effetti mediante la revoca delle contestazioni disciplinari più volte menzionate.
Non può invece accogliersi la domanda tendente a conseguire la condanna della Siremar ad astenersi, in futuro, dal porre in essere comportamenti del tipo di quello denunciato, dato che non è stata fornita alcuna prova, neanche indiziaria, della concreta possibilità che simili condotte vengano reiterate.
Del pari non sussistono i presupposti di legge per la chiesta pubblicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara antisindacale il comportamento descritto in motivazione e, per l’effetto, ordina alla SIREMAR - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. - la revoca delle contestazioni disciplinari pure indicate nella parte motiva.
Condanna la resistente a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio che liquida in lire 1.800.000 di cui lire 1.000.000 per onorario, con distrazione in favore degli avv.ti Di Fede e Croce.
Palermo 16 ottobre 2000
Per
aspetti analoghi, cfr.: CASSAZIONE, Sez. lav., 6 ottobre 1999, n. 11147 -
DELLI PRISCOLI Pres. - EULA Est. - SCHIRO P.M. (concl. conL) - Metronotte Massa
s.r.l. (avv. Romanelli, Manfredi) c. FILCAMS CGIL di Massa Carrara (non
costituita). Conferma T. Massa 23 aprile 1999.
con
nota critica di PERA, Lo sciopero attuato con riduzione delle prestazioni
dovute, in Riv.it.dir.lav. 2000,34.
Sciopero
- Nozione - Astensione dei lavoratori da una parte delle mansioni dovute –
configura sciopero legittimo - Reazione disciplinare del datore -
Illegittimità.
"Poiché
lo sciopero ben può legittimamente attuarsi attraverso lo svolgimento
dell'attività con prestazioni ridotte rispetto alle dovute (nel caso, i
metronotte omettevano il rilascio alla clientela del biglietto di controllo o la
ricarica degli orologi funzionalmente equivalente), tiene comportamento
antisindacale l'impresa che procede in via disciplinare per questa forma di
lotta."
LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83 Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990 n. 146
in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge: Art. 1 All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "e con l’indicazione della durata dell’astensione dal
lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione,
nonché le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. La
comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano
il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità
competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui
all’articolo12".
All’articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché alla
salvaguardia dell’integrità degli impianti".
All’articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino
a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47
del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993".
All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresì indicare
intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per
effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e
che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia
oggettivamente compromessa la continuità dei sevizi pubblici di cui
all’articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in
ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure
previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il
tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo
locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei
servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui
l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste o non siano valutate idonee, la
Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del
comma 3".
All’articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di
cui all’articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché dei regolamenti di servizio da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47
del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis della presente legge".
All’articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
le parole: "quando l’astensione dal lavoro sia terminata." È
inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra
le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è
stata data informazione all’utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini previsti dall’articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
All’articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente
all Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni
ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le
cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all’articolo 4, comma
4-sexies". Art. 2 1. Dopo l’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L’astensione collettiva dalle
prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla
funzionalità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, è esercitata nel
rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di
garanzia di cui all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle
associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di
codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva,
il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all’articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a
garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, la Commissione di
garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall’articolo 13,
comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di
autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non
inferiore a quello indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della
durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva, ed assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 di
cui all’articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione,
fermo restando quanto previsto dalla comma 3 dell’articolo 2, la Commissione
di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all’articolo
4". 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis
della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite
le parti interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera
a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall’articolo 10,
comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art. 3 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: ", primo periodo," sono soppresse. 2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione,
ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un
ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a
lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un
periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento". 3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è
stato abrogato. 4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti
collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto
conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza
di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio
eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si
siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria
della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo
2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro". 5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora le
sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le
organizzazione sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non
partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via
sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di
invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e), ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle
autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa,
la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni
per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale
termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la
Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro
il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei
trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate
e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies. L'Inps trasmette trimestralmente alla Commissione di
garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli
effetti di cui al comma 2. 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed
i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le
sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi
trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni
giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene
deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provincial3 del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio". Art. 4 I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, sono abrogati. Art. 5 All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 199, n. 29, e
successive modificazioni". Art. 6 Dopo l'art. 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il
seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai
fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla
procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al
sono fine dio ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della
sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente
ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni sindacali
responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando
venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d),
e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di
usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli
utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio
al diritto degli utenti di usufruire dei sevizi pubblici secondo standard di
qualità e di efficienza". Art. 7 1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente: "Art. 8. - 1. Quando
sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente
all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della
Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, invitano le parti a
desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già
proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da
parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono, e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno
di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, slavo che sia
ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano regioni di urgenza, e
deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno
essere osservati dalle parti. 3.L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti
che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del
servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati
nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a
cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere". Art. 8 1. All'articolo 9, comma 1,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli
prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori". 2. All'articolo 9, comma1,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire
100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le
organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non
ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di
mancata ottemperanza a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità
che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro". Art. 9 1. All'articolo12, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti
dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti
dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici
si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i
contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità.
Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori
ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
Amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale
spetta un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici
accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti
accessori gravano sul fondo di cui al comma 5". 2. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108
milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 3. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10 1. L'articolo 13 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La
Commissione: a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le
organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre
misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di una specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si
pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite
audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle
parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti
dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo.
Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano
idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione al fine della provvisoria
regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o
similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore nelle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili
devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'art. 1; salvo casi
particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediante il 50 per
cento delle pr43estaziioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente
necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo
interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della
sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità dei servizi
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui
nell'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei
servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50
per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione per casi particolare,
devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di
garantire livelli di funzionamento e sicurezza stretta ente occorrenti
all'erogazione di servizi in modo da non compromettere le esigenze fondamentali
di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle
prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione
costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della
Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono
immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere; b) esprime il proprio giudizio sulle questioni
interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per
la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può
inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed
imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e imprese interessate,
incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le
rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo
2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità; c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare
se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni
per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare
rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il
tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di
franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può
invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la
proclamazione in conformità della legge e degli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data; e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per
effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può
invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in
ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data; f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo
di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare
con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle
imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle
nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai
sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e
imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della
controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di
insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli
entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla
devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 4; h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o
imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della
presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o
comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o
l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le
amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad
osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi; i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4,
comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze
o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei
codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni
previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4,
prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità
delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c), d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici
idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di
rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti
collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti; m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta
dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando
la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle
clausole sulle prestazioni indispensabili; n) trasmette gli atti e le pronunce di propria
competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la
divulgazione tramite i mezzi di informazione. Art. 11 1. All'articolo 14, comma 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite dalla seguente:
"indìce". Art. 12 L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogto. Art. 13 All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel
secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite
le seguenti:"dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonché".
Art. 14 1.
All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente legge si
considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del
codice civile". Art. 15 1.
Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto
il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della
Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del
lavoro". Art. 16 1.
Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno
1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31
dicembre 1999.
Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31
dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazione delle spese.
In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il
pagamento delle sanzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 2000 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO