L.S.U. 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI - LEX

NOTA DI INDIRIZZO (Prot. n. 187/SDGI/2000 del 21.4.2000)

 

Oggetto: primi indirizzi interpretativi del D. Lgs. n. 81 del 28 febbario 2000.

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45 comma 2 della legge 17.5.1999, n. 144.

 

PREMESSA

In attuazione della delega contenuta all’articolo 45 comma 2 della legge 144 del 17 maggio 1999 è stato emanato il D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 ( in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000 n.82) che in conformità ai criteri di delega, modifica ed integra la normativa contenuta al D. Lgs. n. 468/97.

Il decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro, in precedenza, ha attribuito la competenza in materia di lavori socialmente utili alle regioni (articolo 1 comma 2 lettera f) D. Lgs. n. 469/97), determinando la necessità di un adeguamento dell’istituto dei LSU.

Sulla nuova disciplina, che innova per molti aspetti la fattispecie normativa del D. Lgs. n. 468/97, in attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di questo Ministero, si forniscono le prime indicazioni operative al fine di consentire soprattutto la continuità dell’utilizzo in attività socialmente utili dei soggetti interessati. In modo particolare saranno esaminati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10.

Con successiva nota saranno presi in esame gli articoli 6, 7 e 9.

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI UTILIZZATORI

ART.1

L’articolo 1 del decreto in esame definisce, da un lato, la categoria degli Enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all’art.3, comma 1, D. Lgs. n. 468/97, dall’altro, consente agli stessi, in quanto già promotori e/o gestori di attività progettuali di LSU - approvate ai sensi del D. Lgs. n. 468/97, o prorogate ai sensi della legge n.144/99 - la prosecuzione delle attività socialmente utili in corso alla data del 31/12/99 e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 468/97, finanziate con le risorse del Fondo per l’Occupazione.

La prosecuzione delle attività è consentita, dunque, dalle nuove disposizioni, solo a quegli Enti che, alla data del 31/12/99, abbiano in corso attività progettuali approvate ai sensi del D. Lgs. n. 468/97 e che utilizzino i soggetti come individuati dall’articolo 2, del D. Lgs. n. 81/2000. Le disposizioni del decreto legislativo in esame, relative alla continuità delle attività, trovano applicazione anche nei confronti di quegli Enti beneficiari di proroga, fino al 30 aprile 2000, ai sensi del decreto legge n. 390/99, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art.62, comma 6, legge n. 488/99.

Al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, oltre a consentire ai predetti Enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:

Nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste all’art.5 comma 3.

La norma di cui all’articolo 1, comma 2, per consentire l’esatta individuazione dell’Ente utilizzatore e, nella logica della flessibilità gestionale delle attività, disciplina le ipotesi di attività progettuali originariamente promosse in concorso tra più Enti.

Tra queste vanno ricompresi, ad esempio, i cosiddetti progetti "interregionali", ossia quelli attivati in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del D. Lgs. n. 468/97, redatti sulla base di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche con competenze interregionali e il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale. In tali casi, la continuità di utilizzo dei soggetti permane in capo agli Enti, cui l’attività è istituzionalmente collegata, comprese, pertanto, le attività promosse dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero a quelli presso i quali l’attività viene effettivamente svolta.

Tale fattispecie non prevede la stipula di convenzione tra Ente titolare del progetto e l'Ente subentrante, in quanto l'individuazione del nuovo Ente titolare è direttamente stabilita dal decreto in esame, salvo che trattasi di passaggio di competenze istituzionali in atto non definite per le quali necessita, invece, il ricorso alla convenzione.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo in esame trovano applicazione anche nei confronti degli Enti utilizzatori che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, abbiano in corso progetti di lavori di pubblica utilità, promossi ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 468/97, per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa e la stipula delle convenzioni per l’affidamento dei servizi, in quanto non rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legge n. 390/99.

 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.

ART.2

L’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2000 viene dettata dall’articolo 2 che definisce i soggetti ai quali si applicano le disposizioni ivi contenute.

La platea è composta esclusivamente da quei soggetti destinatari della disciplina transitoria come indicata dall’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. n. 468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, nonché da quei soggetti che abbiano maturato, nel periodo compreso tra l’1/1/98 e il 31/12/99, una permanenza di 12 mesi in attività progettuali di LSU, finanziate con risorse del Fondo per l’occupazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45, comma 6, della legge n. 144/99.

Tra le condizioni necessarie per l’utilizzo in attività socialmente utili, la norma richiede che non ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al comma 2 e precisamente che il soggetto:

- non sia in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 ai fini della ammissibilità al trattamento anticipato di pensione;

- non usufruisca del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7, commi 6 e 7, legge n. 223/91 e successive modificazioni;

- non abbia prestato attività di lavori socialmente utili ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 468/97 ossia in utilizzo diretto;

- non sia stato impegnato in progetti di L.S.U. finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’Occupazione;

- non abbia usufruito del sistema degli incentivi previsti dall’articolo 12 D. Lgs n. 468/97 e successive modificazioni e, dunque, non abbia già conseguito una occupazione stabile;

- non siano stati dichiarati decaduti o cancellati dalle liste regionali di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9,     comma 1, del D. Lgs. n. 468/97.

Ai fini del proseguimento dell’utilizzo in attività socialmente utili, i soggetti, oltre ad essere in possesso dei requisiti precedentemente illustrati, dovranno risultare impegnati nelle attività progettuali alla data del 31/12/1999, e produrre una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68 che attesti la volontà a continuare nelle attività, oltreché, la sussistenza dei requisiti sopracitati.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2000 non possono trovare applicazione nei confronti di quei soggetti già impegnati in progetti di LPU ai sensi del D. Lgs. n. 280/97.

Restano esclusi, dunque, dall’applicazione dei benefici economici previsti dal D. Lgs. n. 81/2000 e dall’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili:

Si evidenzia, comunque, che i soggetti esclusi possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal decreto legislativo in esame, in attesa degli interventi normativi regionali in materia.

Resta, comunque, esclusa la partecipazione del Fondo per l’Occupazione nei connessi oneri economici, salvo diverse disposizioni negoziate nell’ambito delle Convenzioni di cui all’articolo 45, comma 6, legge n.144/99 o di quelle da stipulare ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 81/2000.

 

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Art.3

Nell’intento di ampliare le opportunità di occupazione stabile dei soggetti interessati, le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1, oltre a richiamare espressamente le attività già individuate dalla normativa previgente (definite dall’art. 1 comma 1 e dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 468/97), individuano altre tipologie di attività che maggiormente si prestano ad essere oggetto di esternalizzazione, quali i servizi tecnici integrati della P.A., nonché i trasporti e la relativa logistica.

Tali attività costituiscono l’elenco generale delle attività socialmente utili.

Ai sensi del successivo comma 2 viene attribuita alle Regioni la facoltà di ampliare ulteriormente l’elenco generale delle attività socialmente utili, in relazione alle concrete possibilità occupazionali presenti sul territorio, individuandole tra quelle finanziate con trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali o con fondi comunitari ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.

In base al comma 3 le Province possono integrare o specificare detto elenco, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.

 

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE 

Art.4

L’articolo 4, nel ribadire che la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, individua le condizioni di utilizzo connesse allo svolgimento delle relative attività socialmente utili. Rimane fermo il limite di impegno settimanale di 20 ore, per non più di otto ore giornaliere, per il quale viene corrisposto un assegno mensile di £ 850.000, fermo restando la rivalutazione nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dall’articolo 8 comma 8 del D. Lgs. n. 468/97.

All’atto di emanazione della presente nota l’importo dell’assegno è di £. 860.710.

Rimangono vigenti le disposizioni in materia di pagamento delle forme di assicurazione verso terzi e di corresponsione della integrazione a carico dell’Ente Utilizzatore, nel caso di utilizzo per un orario superiore alle venti ore settimanali. Al riguardo si rimanda alle indicazioni già fornite con circolari ministeriali 100/98, 138/98 e 61/99.

Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, determinano il periodo massimo della prestazione in attività socialmente utile, fissandolo in sei mesi.

Nel caso in cui la stabilizzazione non sia intervenuta o non sia prevedibile possa intervenire nei primi sei mesi di utilizzo, periodo in cui gli assegni sono a carico del Fondo per l’occupazione, nell’eventuale periodo di rinnovo di sei mesi, deliberato dall’Ente, la corresponsione dell’assegno sarà a carico del Fondo per l’ammontare pari al 50%, mentre il restante 50%, sarà corrisposto dall’Ente utilizzatore. Qualora spettanti, in aggiunta all’assegno, l’INPS corrisponderà gli assegni per il nucleo familiare, che versati per intero, rimarranno per entrambi i semestri a totale carico del Fondo per l'Occupazione .

 

PROCEDURE DI DECISIONE, DI COMUNICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE

Art.5

Per proseguire le attività socialmente utili, già oggetto dei progetti LSU promossi ai sensi del D. Lgs. n. 468/97, tenuto conto delle dichiarazioni di responsabilità rese dai soggetti utilizzati alla data del 31/12/1999, gli Enti utilizzatori adotteranno apposita Delibera contenente tutti gli elementi indicati dall’art.5, comma 1, del decreto in esame, tra cui l’indicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite agli articoli 6 e 7.

La delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000, al servizio per l’impiego, alla D.P.L. e all’INPS competenti per territorio, nonché a tutti gli altri organismi eventualmente competenti, per disposizione regionale.

Nei casi di mutamento delle attività o di stipula delle Convenzioni, ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto in esame, gli Enti utilizzatori devono adottare apposita Delibera da inviare, entro il secondo giorno successivo all’adozione, alla commissione tripartita o all’organo competente, come individuato dalla legislazione regionale emanata in attuazione al D. Lgs. n. 469/97, che esprimeranno il relativo pronunciamento entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso di decorrenza del termine di venti giorni, senza che sia intervenuto il pronunciamento previsto, la Delibera acquista esecutività e dovrà essere inviata a cura dell’Ente Utilizzatore, nel termine prescritto, agli Organismi sopraccitati, secondo le modalità descritte.

Nelle more della adozione della delibera, le attività possono proseguire e, l’INPS, come previsto dal comma 4 dell’art.5 del D. Lgs. n. 81/2000 corrisponderà ai soggetti, a fronte della prestazione resa, il 50% dell’ammontare dell’assegno. Una volta perfezionata la procedura di comunicazione della delibera l’INPS corrisponderà il restante 50%.

 

FONDO PER L’OCCUPAZIONE 

Art.6

Le disposizioni dell’articolo 8 introducono, al comma 1, criteri innovativi in ordine alla ripartizione delle risorse, per l’anno 2000, del Fondo per l’Occupazione, di cui alla legge n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tale ripartizione viene effettuata sulla base delle somme erogate dall’INPS, per l’anno 1999, in assegni e sussidi, a valere sul citato Fondo, ai soggetti impegnati in progetti LSU locali e interregionali, detratte le somme erogate in assegni e sussidi ai soggetti impegnati in progetti interregionali, la cui gestione resta centralizzata e verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione, entro il 31 luglio 2000, delle Convenzioni tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Rammentiamo che la prosecuzione delle attività socialmente utili é finanziata dalle risorse citate, destinate alle Regioni, e che l’ulteriore destinazione delle stesse verrà definita nell’ambito delle suddette Convenzioni, che indicheranno prioritariamente gli strumenti e le misure di fuoriuscita e di stabilizzazione dei soggetti, di cui all’art.2, comma 1, del decreto in esame, a fronte dei piani occupazionali deliberati dagli Enti utilizzatori, e le politiche attive dell’impiego.

Le disposizioni di cui al comma 2, consentono agli Enti utilizzatori ed alle Regioni, interessati da situazioni di carattere straordinario, tali da non poter garantire il definitivo piano di stabilizzazione occupazionale dei soggetti, comunque deliberato e parzialmente attuato, di definire, nell’ambito delle misure e degli strumenti previsti dalle Convenzioni di cui al comma 1, specifici accordi concernenti l’adozione di misure particolari i cui oneri saranno ripartiti tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a fronte delle risorse attribuite, Regione ed Ente utilizzatore.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art.10

Ai sensi dell'art.10, comma 1 del decreto in esame, fermo restando il termine del 31.12.1999 entro il quale il lavoratore deve aver maturato i requisiti per l'ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 468/97, é prorogato il termine per la presentazione della relativa domanda fino a 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

A tali soggetti, oltre al contributo di cui al citato articolo 12, comma 5, lett. a), spetta, altresì, il contributo di cui alla successiva lett. c) come previsto all'art. 58, comma 17 della legge n. 144/99.

L'importo del trattamento economico da corrispondere ai soggetti in questione non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili spettante alla data di presentazione della relativa domanda. Dalla data del predetto trattamento i soggetti beneficiari cessano di appartenere al bacino dei lavoratori transitori.

Al fine di consentire la creazione di opportunità occupazionali stabili in favore dei soggetti, di cui all’art. 2, comma 1, che abbiano svolto attività di L.S.U. promosse sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D. Lgs. n. 468/97, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre amministrazioni pubbliche con competenza interregionale, il comma 2 del presente articolo prevede la possibilità di adottare, appositi decreti interministeriali.

Con tali decreti verranno individuate le misure di esternalizzazione, nelle forme di cui all’art. 6 e destinate risorse a carico dei bilanci delle amministrazioni statali, di volta in volta interessate.

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO

RAFFAELE MORESE

 

LAVORO STAGIONALE - LEX

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PROTOCOLLO D’INTESA
SUL LAVORO STAGIONALE

LE PARTI:

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

  1. Il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a garantire che il Coordinamento tra i Ministeri competenti permetta l’emanazione del Decreto Flussi per i lavoratori extracomunitari entro il 31 dicembre di ogni anno.

  2. Considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l’inizio del lavoro stagionale per il corrente anno, secondo la normativa regolamentare recentemente emanata, e per attuare la semplificazione amministrativa, nel caso di lavoro stagionale, si concorda che il contratto di lavoro, stipulato tra le parti in rispetto delle norme contrattuali siglate dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa. Il Ministero del Lavoro, si impegna inoltre a verificare unitamente alle altre amministrazioni interessate, le procedure amministrative al fine di proporre le semplificazioni utili. Le parti datoriali coopereranno per un celere e ordinato svolgimento delle procedure medesime.

  3. Le Commissioni Regionali per l’Impiego o le Commissioni tripartite istituite ai sensi del D.L.vo n. 469/97, si attiveranno allo scopo di stipulare le Convenzioni, di cui all’art. 24, comma 5° del T.U. citato in premessa, negli ambiti indicati dalla stessa norma. Tali Convenzioni terranno conto dei criteri risultanti dal presente accordo quadro.

  4. Nell’ottica di favorire una efficace programmazione di ingressi per lavoro stagionale, corrisponde a reali fabbisogni, le parti si impegnano a favorire, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l’Impiego, la disponibilità al lavoro stagionale da parte dei lavoratori presenti sul territorio italiano, anche allo scopo di agevolare la mobilità territoriale.

  5. Il Ministero del Lavoro intensificherà le iniziative al fine di assicurare il rispetto del diritto al lavoro degli stranieri ed evitare qualsiasi comportamento discriminatorio, mantenendo le condizioni di lavoro assicurate.

  6. Le sedi periferiche del Ministero del Lavoro prenderanno i necessari contatti con gli Enti ed Organismi locali onde favorire l’attuazione della norma di cui all’art. 22, comma 2 del T.U. (alloggiamenti lavoratori stagionali). Le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali di lavatori collaboreranno con i predetti Organismi locali per lo stesso scopo.

  7. Il Ministero del Lavoro si impegna a prendere contatti con gli Enti locali per la programmazione, l’organizzazione, e la realizzazione di piani per la formazione professionale: in via prioritaria va data attuazione alla formazione preventiva ed alle materie relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore di lavoratori stagionali stranieri.

  8. È istituito presso il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Impiego - Servizio per i problemi per i lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie – un comitato per il monitoraggio dell’attuazione del presente accordo, anche allo scopo di individuare e trasferire le buone pratiche esistenti. Il presente accordo costituirà oggetto di verifica entro un anno dalla data della firma.

Roma 08 febbraio 2000

IL  SOTTOSEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE PER L’IMPIEGO

           FIRMATO

                            FIRMATO

        Claudio Caron

                         Daniela Carlà

 

FIRMATO COORDINATORE ASSESSORATI REGIONALI
FIRMATO IL PRESIDENTE UNIONE PROVINCE D’ITALIA
FIRMATO CGIL
FIRMATO CISL
FIRMATO UIL
FIRMATO CONFINDUSTRIA
FIRMATO CONFAGRICOLTURA
FIRMATO COLDIRETTI
FIRMATO C.I.A.