- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-
- Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12
marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
-
- Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che
attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni
economiche, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, ai datori di lavoro
che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito
di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
-
- Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo
13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle
risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette
ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la definizione dei criteri e delle modalita' della ripartizione,
nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni;
-
- Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
-
- Sentita la conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
dicembre 1999;
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- Ritenuta, al riguardo, l'opportunita' di
mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziche'
quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le
nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento
amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
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- Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;
-
- Di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
-
- A d o t t a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- F i n a l i t a'
-
- 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le
modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche' la
disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste
dal citato articolo 13, comma 1.
-
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- Art. 2.
- Interventi ammissibili
-
- 1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero
importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma
1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la
responsabilita' civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto
articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso
con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato
articolo 13, comma 1, lettera c).
-
-
- Art. 3.
- Soggetti destinatari delle
agevolazioni
-
- 1. Alle agevolazioni finanziate con le
disponibilita' del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche
non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999,
comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5,
della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente
servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.
- 469, di seguito denominato "servizio",
secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999,
presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il
servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo
6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi
equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente
assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui
all'articolo 4.
-
-
- Art. 4.
- Modalita' di ripartizione delle
risorse
-
- 1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle
regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, e' stabilita entro il
1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano
al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il
30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30
novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui
all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono
una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in
termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo
5.
- 2. Al fine di consentire l'immediata attivazione
delle misure finanziate con le modalita' di cui al presente regolamento,
limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la
ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio,
tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra
numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e
lavoratori non occupati nella stessa regione nonche' dei dati disponibili
relativi all'entita' delle concrete iniziative in corso nelle singole
regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili.
Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i
programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano
gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
-
-
- Art. 5.
- Criteri per la ripartizione
-
- 1. Ai fini della ripartizione delle risorse del
Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto
della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di
inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente
conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite
anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti
criteri, tra loro concorrenti:
- a) numero e qualita' dei programmi finalizzati
all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4,
comma 1;
- b) verifica dell'effettiva ed efficace
attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei
disabili, secondo le modalita' e con le priorita' stabilite dall'articolo 6;
- c) conformita' delle iniziative di integrazione
lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di
politica dell'impiego.
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- Art. 6.
- Ammissione agli incentivi
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- 1. A seguito della ripartizione effettuata con
le modalita' e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio,
nell'ambito delle disponibilita' assegnate, ammette agli incentivi di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con
particolare attenzione per le seguenti iniziative:
- a) programmi diretti all'avviamento lavorativo
dei disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in
particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
- b) programmi che prevedono forme di inserimento
lavorativo stabile;
- c) programmi che prevedono percorsi formativi
con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare
diretti a settori innovativi di attivita';
- d) programmi che comportino modalita' e tempi
innovativi di lavoro;
- e) programmi che favoriscano l'inserimento
lavorativo delle donne disabili.
- 2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione
agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a).
A parita' di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi
secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.
- 3. Il servizio puo' ammettere alle agevolazioni
anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno,
e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle
disponibilita' residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti
erogati ai sensi del comma 1.
- 4. Ai fini della concessione degli incentivi di
cui al comma 1, il servizio puo' elaborare modelli di convenzione di
inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11
della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle
predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando
quanto previsto dal citato comma 1.
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- Art. 7.
- Procedimento per la concessione
-
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima
diffusione, con i mezzi ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative
alle modalita' di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.
- 2. Il servizio puo' richiedere al datore di
lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti
ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio,
prevedendo idonee forme di autocertificazione.
- 3. Il servizio approva o respinge i programmi
presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale
termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni
caso, il termine di cui al presente comma non puo' essere differito per piu'
di trenta giorni.
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- Art. 8.
- Modalita' di versamento delle somme
ripartite
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- 1. Le somme da erogare per le finalita' di cui
all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna
regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante
convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari
della contribuzione, stabiliscono termini e modalita' omogenei di rimborso
in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla
fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito
all'approvazione del programma.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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- Roma, 13 gennaio 2000
-
- Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale Salvi
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Amato
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 3
aprile 2000
- Registro n. 1 Lavoro e previdenza
sociale, foglio n. 66