CODICE DEONTOLOGICO

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI

 ART. 1. Ambito di applicazione. - Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. Potestà disciplinare. - Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1’ infrazione.

 ART. 3. Volontarietà dell’azione. - La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. - Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta 1’ attività. Del pari 1’ avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. Doveri di probità, dignità e decoro. - L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’ immagine della classe forense. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

 ART. 6. Doveri di lealtà e correttezza. - L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7. Dovere di fedeltà. - E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

ART. 8. Dovere di diligenza. - L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.

ART. 9. Dovere di segretezza e riservatezza. - E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10. Dovere di indipendenza - Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ART. 11. Dovere di difesa - L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12 Dovere di competenza - L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART. 13. Dovere di aggiornamento professionale - E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’ attività. 

ART. 14. Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. L’avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne’ utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. - L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.

ART. 16. Dovere di evitare incompatibilità. - E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. Divieto di pubblicità - E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale. E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) i propri particolari rami di attività. E’ consentita l’informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell’ufficio e sulla attività professionale svolta. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi. In ogni caso l’attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.

ART. 18. Rapporti con la stampa.- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

ART. 19. Divieto di accaparramento di clientela - E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

ART. 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. - Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. 

ART. 21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti - L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

TITOLO Il

RAPPORTI CON I COLLEGHI

 ART. 22 . Rapporto di colleganza in genere. - L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo - In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato e’ tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto. Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

ART. 24. Rapporti con il Consiglio dell’ordine. - L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e’ tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.

ART. 25. Rapporti con i collaboratori dello studio. - L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

ART. 26. Rapporti con i praticanti. - L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un’adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto. L’avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27. Obbligo di corrispondere con il collega. - L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e’ assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e’ tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

 ART. 29. Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. L’avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.

ART. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

ART. 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. - L’avvocato e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, e’ tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. E’ fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

ART. 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. - L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33. Sostituzione del collega nell’attività di difesa. - Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. - Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.  Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

 ART. 35. Rapporto di fiducia. - Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

ART. 36. Autonomia del rapporto. - L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne’ suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

ART. 37. Conflitto di interessi. - L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.  Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

ART. 38. Inadempimento al mandato. - Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile dell’adempimento dell’incarico.

ART. 39. Astensione dalle udienze. - L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40. Obbligo di informazione. - L’avvocato e’ tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, e’ obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato. 

ART. 41. Gestione di denaro altrui. - L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di deposito fiduciario l’avvocato e’ obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42. Restituzione di documenti. - L’avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

ART. 43. Richiesta di pagamento. - Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. E’ consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.

ART. 44. Compensazione. - L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1’ avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. Divieto di patto di quota lite. - E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. E’ consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

ART. 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. - L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.   

ART. 47. Rinuncia al mandato. - L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e’ necessario fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento ditale formalità l’avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.

ART. 48. Minaccia di azioni alla controparte. - L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. E’ consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.

ART. 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. - L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. - E’ vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. In particolare é consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. - L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare.

ART. 52. Rapporti con i testimoni. - L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi. In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell’importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell’interessato.

ART. 53. Rapporti con i magistrati. - I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.  Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. - L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55. Arbitrato. - L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

ART. 56. Rapporto con i terzi. - L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.

ART. 57. Elezioni forensi. - L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

ART. 58. La testimonianza dell’avvocato. - Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora 1’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59. Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. - L’avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. Norma di chiusura. - Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

CODICE DEONTOLOGICO

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI

 ART. 1. Ambito di applicazione. - Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. Potestà disciplinare. - Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1’ infrazione.

 ART. 3. Volontarietà dell’azione. - La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. - Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta 1’ attività. Del pari 1’ avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. Doveri di probità, dignità e decoro. - L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’ immagine della classe forense. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

 ART. 6. Doveri di lealtà e correttezza. - L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7. Dovere di fedeltà. - E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

ART. 8. Dovere di diligenza. - L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.

ART. 9. Dovere di segretezza e riservatezza. - E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10. Dovere di indipendenza - Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ART. 11. Dovere di difesa - L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12 Dovere di competenza - L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART. 13. Dovere di aggiornamento professionale - E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’ attività. 

ART. 14. Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. L’avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne’ utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. - L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.

ART. 16. Dovere di evitare incompatibilità. - E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. Divieto di pubblicità - E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale. E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) i propri particolari rami di attività. E’ consentita l’informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell’ufficio e sulla attività professionale svolta. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi. In ogni caso l’attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.

ART. 18. Rapporti con la stampa.- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

ART. 19. Divieto di accaparramento di clientela - E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

ART. 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. - Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. 

ART. 21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti - L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

TITOLO Il

RAPPORTI CON I COLLEGHI

 ART. 22 . Rapporto di colleganza in genere. - L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo - In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato e’ tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto. Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

ART. 24. Rapporti con il Consiglio dell’ordine. - L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e’ tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.

ART. 25. Rapporti con i collaboratori dello studio. - L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

ART. 26. Rapporti con i praticanti. - L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un’adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto. L’avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27. Obbligo di corrispondere con il collega. - L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e’ assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e’ tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

 ART. 29. Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. L’avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.

ART. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

ART. 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. - L’avvocato e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, e’ tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. E’ fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

ART. 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. - L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33. Sostituzione del collega nell’attività di difesa. - Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. - Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.  Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

 ART. 35. Rapporto di fiducia. - Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

ART. 36. Autonomia del rapporto. - L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne’ suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

ART. 37. Conflitto di interessi. - L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.  Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

ART. 38. Inadempimento al mandato. - Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile dell’adempimento dell’incarico.

ART. 39. Astensione dalle udienze. - L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40. Obbligo di informazione. - L’avvocato e’ tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, e’ obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato. 

ART. 41. Gestione di denaro altrui. - L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di deposito fiduciario l’avvocato e’ obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42. Restituzione di documenti. - L’avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

ART. 43. Richiesta di pagamento. - Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. E’ consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.

ART. 44. Compensazione. - L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1’ avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. Divieto di patto di quota lite. - E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. E’ consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

ART. 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. - L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.   

ART. 47. Rinuncia al mandato. - L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e’ necessario fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento ditale formalità l’avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.

ART. 48. Minaccia di azioni alla controparte. - L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. E’ consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.

ART. 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. - L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. - E’ vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. In particolare é consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. - L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare.

ART. 52. Rapporti con i testimoni. - L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi. In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell’importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell’interessato.

ART. 53. Rapporti con i magistrati. - I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.  Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. - L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55. Arbitrato. - L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

ART. 56. Rapporto con i terzi. - L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.

ART. 57. Elezioni forensi. - L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

ART. 58. La testimonianza dell’avvocato. - Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora 1’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59. Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. - L’avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. Norma di chiusura. - Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

TARIFFE PROFESSIONALI

DECRETO 5 ottobre 1994, n.585
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data  12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;

Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994);

Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.



N O T E

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, cosi' recita:  "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

- Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 2.
1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1994
Il Ministro: BIONDI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella tornata del 12 giugno 1993;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura penale.

Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:
1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

Il presidente: RICCIARDI
Il segretario: PARRINO

ALLEGATO
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessita' di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;

Ad integrazione del predetto provvedimento;

Delibera:
Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il restante 50%.
Restano immutate tutte le altre disposizioni.

Roma, 29 settembre 1994
Il presidente: RICCIARDI

Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore


1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

Art. 2.
Obbligo del cliente

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
Giudizi non compiuti

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
Inderogabilita' della tariffa

1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

II - ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.

Criteri generali per la liquidazione

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita'; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.
Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore e' determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimita' dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.

Art. 7.
Pluralita' dei difensori

1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore


1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.

Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore


1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.

Art. 10.
Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture


1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.
Procedimenti davanti ad organi speciali


1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.
Procedimenti speciali

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 15.
Rimborso spese generali

1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

 

TABELLA A
(rif. art. 1)


     
    I - Cause avanti ai giudici conciliatori.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       1) Per l'intero giudizio:
    cause di valore fino a L. 250.000
                                           80.000            150.000
    cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000
                                          120.000            240.000
    cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000
                                          150.000            300.000

Nelle  cause  riservate  alla   esclusiva competenza funzionale del    giudice conciliatore e nelle cause accessorie  o  di  garanzia  -  se  hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di     cui    al   paragrafo   seguente,   avuto   riguardo  al  valore  della  controversia.
Nelle cause di competenza del giudice di  pace  si  applicano  gli   onorari  previsti  nei  corrispettivi  scaglioni di valore davanti al  conciliatore, al pretore e al tribunale.

      II - Cause avanti al pretore.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       2) Studio controversia              85.000            225.000
       3) Consultazioni con il cliente     45.000            113.000
       4) Ispezione dei luoghi della
    controversia - Ricerca dei documenti   35.000             58.000
       5) Preparazione e redazione
    dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             70.000            179.000
       6) Assistenza a ciascuna udienza di
    trattazione escluse quelle in
    cui sono disposti semplici rinvii      30.000             44.000
       7) Assistenza ai mezzi di prova
    disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                     55.000            179.000
       8) Redazione delle difese (comparse
    conclusionali, memorie, ecc.)         230.000            438.000
       9) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               70.000            230.000
      10) Opera prestata per la
    conciliazione                          60.000            179.000
Per  le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di  cui al  paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo
di cui si ingiunge il pagamento.
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10  si  riferiscono  alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a  L.  3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli
massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre  i  massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000.
Nelle  cause  riservate  alla  esclusiva competenza funzionale del pretore  e  nelle  cause  accessorie  o  di  garanzia  eccedenti   la competenza  del  pretore  sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo
seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
    III - Cause avanti al  tribunale,  agli  organi  equiparati  ed  agli
    organi di giustizia tributaria.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                             __                __
       11) Studio della controversia       120.000           325.000
       12) Consultazioni con il cliente     60.000           163.000
       13) Ispezione dei luoghi della
    controversia - Ricerca dei documenti    50.000            84.000
       14) Preparazione e redazione
    dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             105.000           258.000
       15) Assistenza a ciascuna udienza
    di trattazione, escluse quelle
    in cui sono disposti semplici rinvii    40.000            64.000
       16) Assistenza ai mezzi di prova
    disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                      80.000           258.000
       17) Memorie depositate fino alla
    udienza di precisazione delle
    conclusioni, per ogni memoria           90.000           150.000
       18) Redazione delle difese
    (comparse conclusionali, memorie,
    ecc.)                                  325.000           630.000
       19) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               105.000           332.000
       20) Opera prestata per la
    conciliazione                           85.000           258.000
Per  le  istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di  cui al   paragrafo   X  n.  50  della  precedente  tabella  in  relazione
all'importo di cui si ingiunge il pagamento. 
    IV - Cause avanti agli organi di giustizia  amministrativa  di  primo
    grado.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       21) Studio della controversia       120.000           405.000
       22) Consultazioni con il cliente     60.000           203.000
       23) Ricerca documenti                50.000           105.000
       24) Redazione del ricorso           160.000           550.000
       25) Istanza di sospensione           50.000           105.000
       26) Deduzioni di costituzione       115.000           285.000
       27) Redazione motivi aggiunti       160.000           550.000
       28) Atto di intervento               50.000           105.000
       29) Memorie difensive               325.000           875.000
       30) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               105.000           455.000
       Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di
    cui sopra in quanto analogicamente applicabili.
    V - Cause avanti alla corte di appello.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       31) Studio controversia             190.000           405.000
       32) Consultazioni con il cliente     95.000           203.000
       33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei
    documenti                               80.000           109.000
       34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             165.000           368.000
       35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in
    cui sono disposti semplici rinvii       60.000            92.000
       36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                       5.000           360.000
       37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle
    conclusioni, per ogni memoria          120.000           200.000
       38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie,
    ecc.)                                  450.000           875.000
       39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
                                           160.000           455.000
       40) Opera prestata per la conciliazione
                                           130.000           360.000
     VI - Coefficienti di applicazione.


A)  Gli  onorari  stabiliti  nei numeri da 11 a 40 si riferiscono  alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L.  10.000.000  fino  a  L. 50.000.000  gli  onorari  minimi  sono  pari  a  quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi   di  detto scaglione sono aumentati del 100%.
C)  Per  le  cause  di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi   dello  scaglione  precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000  fino  a  L.      200.000.000  gli  onorari  minimi  sono   pari  a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di cui alla lettera B) sono aumentati del 200%.
E)  Per  le  cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi   dello scaglione  precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%.
F)  Per  le  cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi   dello scaglione  precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000  fino  a  L. 1.000.000.000  gli  onorari  minimi  sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di  cui alla lettera B) sono aumentati del 500%.
H)  Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello scaglione   precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e  fino  a L.   5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di cui alla lettera B) sono aumentati del 900%.
L)  Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati  nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della   controversia  e   in  relazione  all'attivita'  effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L.  10.000.000  fino  a  L. 50.000.000,   mentre  gli  onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.  200.000.000,  a seconda  dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti  risultati   utili  di  qualunque natura,  anche  se  non  di   carattere  patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G).
N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

    VII - Cause avanti alla Corte di  cassazione  ed   altre  magistrature superiori  ivi  comprese  quelle   avanti  al tribunale comunitario di  prima istanza.
    
           

                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       41) Studio della controversia       123.000           263.000
       42) Consultazioni con il cliente     62.000           132.000
       43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
                                           123.000           263.000
       44) Discussione                     123.000           263.000
       Nelle cause di particolare  importanza  per  l'oggetto  e  per  le  questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. 

    VIII  -  Cause  davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte  europea per i  diritti  dell'uomo,  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita' europee.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       45) Studio della controversia       188.000           525.000
       46) Consultazioni con il cliente     94.000           263.000
       47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
                                           188.000           525.000
       48) Discussione                     188.000           525.000

Nelle  cause  di  particolare  importanza  per  l'oggetto e per le  questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41  a  48  si  riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B)  Per  le  cause  di  valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
C) Per le cause di valore superiore a  L.  3.000.000  fino  a  L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D)  Per  le  cause  di  valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L.  10.000.000  fino  a  L. 50.000.000   gli   onorari   minimi  sono   triplicati  ed  i  massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L.  50.000.000  fino  a  L. 100.000.000  gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000  fino  a  L. 200.000.000  gli  onorari  minimi  sono  pari  a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi   di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%.
H)  Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello scaglione  precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a  L. 750.000.000   gli  onorari  minimi  sono  pari  a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%.
L)  Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello scaglione   precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%.
M) Per le  cause  superiori  a  L.  1.000.000.000  e   fino  a  L. 3.000.000.000  gli  onorari  minimi  sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari   massimi  di cui alla lettera E) sono aumentati del 700%.
N)  Per  le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi  dello scaglione   precedente  ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%.
O) Per le cause  di  valore  superiore  a  L.  5.000.000.000   gli onorari  per  le  singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati  nei  minimi  e  nei  massimi  con    criterio   rigidamente proporzionale   al    valore   della   controversia   e  in   relazione all'attivita'  effettivamente  prestata,  ma  non   possono   comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono  ridotti di 1/5.
Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli  previsti   per  le  cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli  previsti  per  le cause  di   valore  superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora  le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche  trattate,   per  i  rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non   di  carattere  patrimoniale,  il  giudice  puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

     X  -  Procedimenti  speciali,   procedure  esecutive  e  procedimenti tavolari.
    

                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera
    prestata:
         a) davanti ai pretori               30.000           134.000
         b) davanti ai tribunali             85.000           223.000
         c) davanti le corti di appello     105.000           279.000
       50) Procedimenti di ingiunzione       25.000           115.000
  

51) Per la redazione del  precetto  e'   dovuto  un  onorario  pari all'onorario  minimo previsto in relazione al credito azionato per le  procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.
52) Per l'iscrizione d'ipoteca  giudiziale  e'  dovuto  l'onorario   minimo  previsto  in  relazione al credito azionato per le esecuzioni  immobiliari ridotto del 50%.
 

     53)  Procedure  esecutive  immobiliari  e   quelle   di   cui   al
    decreto-legge  15  marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per
    l'opera prestata:
         a) davanti al pretore               30.000           134.000
         b) davanti ai tribunali             85.000           223.000
       54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari
    (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499)
                                             45.000           112.000
       55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio
                                             70.000           135.000
  

56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53,  54  e    55  e'  soggetto  alle  variazioni  di  cui   ai  coefficienti  di applicazione del paragrafo IX, in relazione  al   valore  dell'oggetto del  ricorso  o  a  quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.
Gli onorari di  cui  al  n.  49  possono  essere   raddoppiati  nei procedimenti  di  particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo'  essere   praticato  per  gli  onorari  di  cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari  se  queste  comportano   una  complessa   ed   articolata attivita' dell'avvocato.
Nel  caso  che  nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede  di cognizione,  sono   dovuti  gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.
Per  i  procedimenti  previsti  dal  capo  III, sez. I, per quelli previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per  quelli  di   cui all'art.  2409  c.c.  sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili.

XI - Trasferta.
57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita'  cosi'  come  previste  nella  tabella  degli onorari stragiudiziali.

TABELLA B
(rif. art. 1)
    

    
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali,
    agli  arbitri  ed  autorita',  commissioni  e   collegi  con  funzioni  giurisdizionali.

                                                                     Lire
                                                                      ___
     
        1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese
                                                                   20.000
        2) Per la disamina
                                                                    5.000
        3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di
    risposta e per l'intervento
                                                                   20.000
        4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda
                                                                    5.000
        5) Per la chiamata di un terzo in causa
                                                                    5.000
        6) Per l'autentica di ogni firma
                                                                    5.000
        7) Per esame della procura notarile
                                                                    5.000
        8) Per la iscrizione della causa a ruolo
                                                                    5.000
        9) Per la costituzione in giudizio
                                                                    5.000
       10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte
    anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza
                                                                   10.000
       11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte
    anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza
                                                                   10.000
       12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie,
    comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna
                                                                   20.000
       13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al
    collegio
                                                                   10.000
       14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni
    decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza
                                                                    5.000
       15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o
    dell'ordinanza collegiale
                                                                   10.000
       16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti
    dalla legge
                                                                    5.000
       17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione
    dell'indice
                                                                    5.000
       18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento
    alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non e'
    cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di
    ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o
    frazione di ora
                                                                   10.000
       19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al
    collegio, per ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       20) Per le consultazioni con il cliente
                                                                   20.000
       21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al
    rimborso delle spese
                                                                   20.000
       22) Per la notificazione di ogni atto.
                                                                    5.000
    se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per
    ogni persona in piu'
                                                                    3.000
       23) Per l'esame di ogni relata di notifica
                                                                    5.000
       24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando
    questa e' avvenuta
                                                                   23.000
       25) Per la intimazione ai testimoni
                                                                    5.000
       26) Per la designazione del consulente tecnico di parte
                                                                    5.000
       27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni
    ora o frazione di ora di ciascuna udienza
                                                                   10.000
       28) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da
    uffici, autorita', enti, notai, ecc. (per ciascun documento o
    certificato)
                                                                    5.000
       29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per
    ciascuna copia rilasciata)
                                                                    3.000
       30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria
                                                                    5.000
       31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria
                                                                    5.000
       32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per
    ognuno)
                                                                    5.000
       33) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione
                                                                    3.000
        Tale diritto e' dovuto per ogni atto e documento fino al numero
    dieci. Per ogni atto e documento in piu' fino al numero di venti
                                                                    2.000
       34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella
    "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche
                                                                    5.000
       35) Per la proposizione della querela di falso
                                                                    5.000
       36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio
    (formale o non formale) prestato dalle parti
                                                                    5.000
       Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti
    contabili (per ciascun mezzo istruttorio)
                                                                    5.000
       Se l'esame dura oltre un'ora e' dovuto in piu' il diritto di
    vacazione.
       37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al
    collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura
    civile al consulente tecnico
                                                                   20.000
       38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte
                                                                   20.000
       39) Per la redazione della nota spese
                                                                   10.000
       40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e
    procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato
                                                                    5.000
       41) Per l'assegnazione della causa a sentenza
                                                                    5.000
       42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni
    altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito
                                                                    5.000
       43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o
    banche a titolo di deposito cauzionale
                                                                    5.000
       44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti
    dalla legge
                                                                    5.000
       45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei
    numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto
                                                                    5.000
       I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche
    dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale,
    dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.
    II - Processo di esecuzione.
       46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva
                                                                    5.000
       47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo
                                                                    5.000
       48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o
    contro il terzo proprietario
                                                                   20.000
       49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del
    precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione
    all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al
    processo di esecuzione
                                                                    5.000
       Se la notificazione e' fatta a piu' persone sono dovute per ogni
    persona in piu'
                                                                    3.000
       50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di
    navi, automobili o aereomobili
                                                                   20.000
       51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare
                                                                   10.000
       52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio
                                                                   23.000
       53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro
    ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di
    intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di
    insinuazione al credito in procedure concorsuali
                                                                   20.000
       54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione
    nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri
                                                                   10.000
       55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione,
    annotazione, cancellazione o annullamento di formalita' in pubblici
    registri
                                                                    5.000
       56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota
                                                                   10.000
       57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario
                                                                   10.000
       58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale
                                                                   10.000
       59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo
                                                                   10.000
       60) Per l'esame di ogni certificato catastale
                                                                   10.000
       Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le
    ispezioni, esami e richieste al P.R.A.
       Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono piu'
    di un'ora, e' dovuto per ogni ora o frazione di ora in piu' il
    diritto di vacazione.
       61) Per ottenere la pubblicita' di avvisi
                                                                    5.000
       62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti
    dai creditori intervenuti nel processo
                                                                    5.000
       63) Per il deposito di somme
                                                                    5.000
       64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati
                                                                    5.000
       65) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per
    ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai
    giudici o altri pubblici ufficiali
                                                                    5.000
       67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante
    (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona
    nominata o da nominare
                                                                   10.000
       69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante
    l'amministrazione giudiziaria
                                                                    5.000
       70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo
                                                                    5.000
       71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
    della somma ricavata dalla vendita immobiliare
                                                                   20.000
       72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
    della somma ricavata dalla vendita immobiliare
                                                                   20.000
       73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della
    vendita mobiliare o immobiliare
                                                                   20.000
       74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di
    distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o
    immobiliare, per ogni udienza
                                                                   20.000
       75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo
    ricavato della vendita mobiliare o immobiliare
                                                                   20.000
       76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel
    procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o
    frazione di ora
                                                                   10.000
       77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di
    esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente
    paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono
    dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le
    corrispondenti prestazioni.
    III - Procedimenti speciali.
       78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con
    esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del
    giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per
    l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della
    copia del provvedimento
                                                                   30.000
       79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali
    disciplinati  dal codice di procedura civile o da altra legge e per i
    giudizi ai quali diano luogo  i  procedimenti  stessi,  sono  dovuti,
    salvo  il  disposto  del  comma  seguente,  gli  onorari  e i diritti
    stabiliti per le corrispondenti prestazioni  dal  paragrafo  I  della
    presente tabella.
     IV - Diritto di vacazione.
       80)  Le  vacazioni  dei  procuratori  sono di un'ora ciascuna e il
    diritto per ognuna di esse e' di L. 24.000.
       La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
       Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa
    causa o per lo stesso affare.
       Gli  atti  ed i verbali in relazione ai quali e' dovuto il diritto
    di vacazione, indicano l'ora di  apertura  e  chiusura  di  essi:  in
    difetto  di  tali  indicazioni  e'  dovuto  il  diritto  per una sola
    vacazione.
    V - Coefficienti di applicazione.
        a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a  III  e
    nel  paragrafo  VIII della presente tabella si riferiscono alle cause
    di valore da L. 250.000 a L. 500.000.
        b) Per le cause di  valore  inferiore  a  L.  250.000  essi  sono
    ridotti di un quinto.
        c)  Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi
    sono aumentati del 75%.
        d) Per le cause di valore da L. 1.000.000  a  L.  3.000.000  essi
    sono aumentati del 200%.
        e)  Per  le  cause  di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi
    sono aumentati del 250%.
        f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a  L.  10.000.000  essi
    sono aumentati del 300%.
        g)  Per  le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi
    sono aumentati del 400%.
        h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000  essi
    sono aumentati del 500%.
        i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi
    sono aumentati del 700%.
        l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi
    sono aumentati del 900%.
        m)  Per  le  cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000
    essi sono aumentati del 1.000%.
        n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L.  3.000.000.000
    essi sono aumentati del 1.200%.
        o)  Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono
    aumentati del 1.400%.
        p) Per le cause  di  valore  indeterminabile  si  considerano  di
    valore  eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda
    dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo.
        q) Gli arrotondamenti verranno calcolati  per  eccesso,  alle  L.
    1.000.
    VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.
                                                                     Lire
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       81)  Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute
    dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:
        nei giudizi avanti  la  pretura,  al  tribunale  o  giurisdizioni
    equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate
                                                                   70.000
        nei  giudizi  avanti  alla  Corte  costituzionale,  alla Corte di
    cassazione o giurisdizioni equiparate
                                                                  115.000
       Il suddetto compenso non e' cumulabile con i diritti e gli onorari
    di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al  n.  82,  con  esecuzione
    dell'onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21.
    VII - Indennita' di trasferta.
       82)  Al  procuratore  che  deve trasferirsi fuori della sua legale
    residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni  compiute,
    il  rimborso  delle  spese  e  l'indennita'  di  trasferta cosi' come
    previsto nella tariffa stragiudiziale.
       Questo diritto non compete  al  procuratore  che  avendo  ottenuto
    l'autorizzazione   di  che  all'art.  10  ultima  parte  della  legge
    sull'ordinamento  professionale  debba  recarsi  al   capoluogo   per
    compiere atti del suo ministero.
    VIII - Diritti di collazione degli scritti.
                                                                     Lire
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       83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse
    e  di  qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque
    da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese,
    sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
     
        nel caso di impiego della dattilografia
                                                                    3.000
        nel caso di impiego della stampa
                                                                    6.000
        nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.
       Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi  correnti,
    la   misura   del   rimborso  delle  spese  di  scritturazione  e  di
    fotocopiatura.

NORME GENERALI
Art. 1.
    
1.  Per  la  determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve   tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa,  del   numero  e della importanza delle questioni trattate; della durata del   processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli  avvocati che   hanno  condiviso  il  lavoro  e la responsabilita' della difesa;  dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo  alle  conseguenze   civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2.  Per  le  cause  che  richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni  giuridiche  trattate,  gli   onorari   possono  essere  elevati  fino  al   quadruplo  dei  massimi  stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei  commi  precedenti,  qualora tra   la  prestazione  dell'avvocato  o  del  procuratore e l'onorario previsto appaia per  particolari  circostanze  del  caso   (quali,  ad esempio,  il  numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica o la importanza  degli   interessi coinvolti,   il   risultato  ottenuto,  la   continuita'  dell'impegno necessario, la frequenza e la entita' della assistenza  da  prestare, il  disagio  dipendente  dalla   necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una  manifesta  sproporzione,   i  massimi  possono essere  determinati,  anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
5. Per i compensi spettanti al difensore  d'ufficio  dell'imputato minorenne   previsti  dall'art.  2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990,  n.   327,  il  giudice,  in  via  eccezionale  e  in   relazione all'effettiva    attivita'    difensiva     svolta,   potra'   ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad  un  terzo  della  misura prevista.
    
Art. 2.
    
1.  Se  il  procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive  del  reato  o  il  cliente  o l'avvocato  recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al  rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta,  computandosi  in  questa   anche  il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico,  con  riguardo  al  risultato  che  ne   sia derivato al cliente.
    
Art. 3.
    
1.  Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa  posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni  parte e  fino  ad   un  massimo  di  dieci, del 20% e, ove le parti siano in   misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le  prime  dieci   e  fino ad un massimo di venti.
2.  Nel  caso  di  assistenza  a  due  o  piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione   professionale comporti  l'esame  di  situazioni  particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da  parte   di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3.  Nel  caso  che  incaricati  della  difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del  cliente  agli   onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente,   in  caso  di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
    
Art. 4.
1. Per gli affari e le  cause  fuori  residenza  l'avvocato   avra' diritto  alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del  cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
    
Art. 5.
1.  Le  tariffe  valgono  anche  nei  riguardi  della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di  sua   esclusiva competenza,  per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa  penale, ha diritto anche agli onorari ed ai  diritti  previsti   dalla tariffa civile.
    
Art. 6.
1.   Oltre  agli  onorari  spetta  al  difensore   quanto  previsto  nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli,  copie processo,  copia  stampa  dei  motivi  di appello o di ricorso, delle  memorie, varie).
    
Art. 7.
1. Al procuratore sono dovuti  gli  stessi  onorari  e  le   stesse  indennita' previsti per l'avvocato.
2.  Detti  onorari  ed  indennita' sono ridotti alla meta' per gli   iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.
    
Art. 8.
    
1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.      

                                                                  TABELLA
                                                            (rif. art. 1)
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                             __                __
       1. Corrispondenza e sessioni.
       1.1. Informativa, anche telefonica,
    per ognuna
                                            15.000            25.000
       1.2. In studio con il cliente od un
    suo incaricato, per ogni sessione       50.000           100.000
       1.3. In studio collegialmente, con
    colleghi, consulenti, investigatori
    privati o fuori studio con gli stessi,
    con il cliente o con magistrati per
    ogni sessione                          100.000           200.000
       2. Esame e studio                    40.000           100.000
       L'onorario e' dovuto:
        in  occasione della prima sessione, prima della partecipazione od
    assistenza, nella fase delle indagini  preliminari,  ad  atti  od  ad
    attivita',  da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la
    partecipazione del difensore;  prima  della  partecipazione  ad  ogni
    udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
        dopo  la  comunicazione o la notificazione di richieste, decreti,
    ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito  di  uno  di  questi
    atti, di cui si sia esaminata la copia;
        all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste,
    memorie;  della  dichiarazione  di  impugnazione,  di  opposizione  a
    decreto penale, di costituzione di parte civile,  di  intervento  del
    responsabile   civile   o   del  civilmente  obbligato  per  la  pena
    pecuniaria.
       3. Indennita'.
       Di accesso al carcere o  ad  uffici,  di  attesa,  di  ricerca  ed
    assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art.
    38  delle  disposizioni  di attuazione al codice di procedura penale,
    per ogni ora  o  frazione  di  ora,  con  un  massimo  di  dieci  ore
    giornaliere
                                                     25.000        40.000
       4. Partecipazione ed assistenza.
       Ad  atti  od  attivita',  compiuti durante le indagini preliminari
    dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice,  per
    i  quali  sia  prevista  o  richiesta la presenza del difensore; alle
    attivita' di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse  o
    disposte  al  dibattimento. Per ogni partecipazione o assistenza, per
    ogni ora o frazione di ora
                                                     50.000       100.000
       5. Onorario per la partecipazione  e  la  discussione  orale  alle
    udienze in camera di consiglio o dibattimentali (per ognuna)
                                                    360.000     1.200.000
       6.  Istanze,  memorie,  richieste,  denunce,  querele,  motivi  di
    impugnazione, pareri che esauriscono l'attivita'
                                                    120.000       600.000
     
                                      *
                                     * *

La  tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75;  per quelli  dinanzi   alla  corte  d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

NORME GENERALI
Art. 1.

1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

Art. 5.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta'.

Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11.

1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

                                                                TABELLA
                                                            (rif. art. 1)
     
    1 - Prestazioni di consulenza.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
        A) Consultazioni orali che
    esauriscono la pratica e pareri,
    anche telefonici, che non importino
    informativa e studio particolare       20.000            145.000
        B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
         a) pareri orali:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000;
         da oltre 50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  230.000  a  L.
    656.000;
         b) pareri scritti:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000;
         da  oltre  L.  50.000.000  a  L. 100.000.000: da L. 590.000 a L.
    1.890.000.
     2 - Prestazioni di assistenza.
        a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese:  diritto
    fisso L. 20.000.
        b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre
    al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000
    a L. 25.000.
        c) Esame e studio della pratica:
    fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000;
    da  oltre  L.  50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  820.000  a L.
    1.743.000.
        d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In
    studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo  di  L.
    100.000.  In  studio collegialmente, con altri professionisti o fuori
    di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000.
        e) Redazione di diffide, ricorsi,  memorie,  esposti,  relazioni,
    denunce:
    fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000;
    da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000.
        f)  Redazione  di  contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o
    per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono  dovuti
    sul  valore  della  pratica,  determinato  secondo  i  criteri di cui
    all'art. 5 delle norme generali:
        dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
        dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
        dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
        dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
        dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
        dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
        dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
        dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
       L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di  redazione  e
    successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
       Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla
    loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.
    3  -  Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per
    ogni assistenza:
       dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000.
    4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e  stragiudiziali,
    in  pratiche  di  successioni,  divisioni,  liquidazioni, tributarie,
    quando esigano continuativa attivita' di consulenza:
       dallo  0,50%  al  5%  a  seconda  dell'attivita'  prestata  e  del
    risultato conseguito con il minimo di L. 100.000.
    5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali:
       gli  stessi  diritti  ed  onorari  che  sarebbero  dovuti  in sede
    giudiziaria.
    6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento  di
    incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art.
    7 delle norme sulla base delle entrate lorde.
       Sino  a  L.  1.500.000  dal  3% al 5% con un minimo di L. 100.000.
    Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle
    successive: dallo 0,50% all'1%.
    7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.
       I diritti ed  onorari  corrispondenti  della  tariffa  giudiziaria
    civile.
     8 - Arbitro unico.
       All'avvocato  o al procuratore quale arbitro unico e' dovuto oltre
    il rimborso delle spese documentate il seguente onorario:
     
                 Valore                       Minimo        Massimo
                   __                           __             __
    Fino a L. 50.000.000                     1.000.000       3.000.000
      Sul maggior valore:
    Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000        2.500.000       5.000.000
    Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000       4.000.000       8.000.000
    Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000       8.000.000      16.000.000
    Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000    15.000.000      40.000.000
    Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000  25.000.000      70.000.000
    Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 25.000.000      70.000.000
                                           oltre all'1% sull'eccedenza
       Oltre L.  50.000.000.000  gli  onorari  previsti  nello  scaglione
    precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
       Valore indeterminabile                2.000.000      16.000.000
       Per   le   controversie   che   involgono  questioni  di  notevole
    complessita'  e/o  di  particolare  importanza  gli  onorari  massimi
    possono essere aumentati fino al doppio.
    9 - Collegio arbitrale.
       Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali,
    oltre  al  rimborso  delle  spese  documentate, e' dovuto il seguente
    onorario:
     
                 Valore                       Minimo        Massimo
                   __                           __             __
    Fino a L. 50.000.000                      3.000.000     8.000.000
      Sul maggior valore:
    Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000         6.000.000    12.000.000
    Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000       10.000.000    22.000.000
    Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000       20.000.000    40.000.000
    Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000     35.000.000    90.000.000
    Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000   65.000.000   180.000.000
    Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000  65.000.000   180.000.000
                                          oltre all'1% sull'eccedenza
       Oltre L. 50.000.000.000,  gli  onorari  previsti  nello  scaglione
    precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
       Valore indeterminabile                 5.000.000    40.000.000
       Al  presidente  del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso,
    agli altri  componenti  il  30  ciascuno.  Per  le  controversie  che
    involgono  questioni  di  notevole  complessita'  e/o  di particolare
    importanza gli onorari  massimi  possono  essere  aumentati  fino  al
    doppio.
    10 - Onorario a tempo.
       Per  le  prestazioni  di  cui  al n. 2 della presente tariffa e ai
    sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  2233  c.c.  le  parti  possono
    convenire  un  compenso  sostitutivo di quello previsto nella tariffa
    medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita'
    accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.
       Qualora tra la prestazione resa e  il  compenso  orario  convenuto
    appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore
    e  la  natura  della  pratica,  l'importanza  della  prestazione, una
    manifesta   sproporzione,   il   compenso   convenuto   puo'   essere
    congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.
     
                                      *
                                     * *


    
Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e. Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della  prima colonna sono ridotti della meta'.
Per  le  pratiche  di  valore  eccedente le L. 100.000 e fino a L.  200.000.000 gli onorari minimi e  massimi  dell'ultima  colonna   sono  aumentati del 25%.
Per  le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L.  500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima  colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a  L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima  colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per  le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000   gli  onorari  minimi  sono  pari  a   quelli    massimi dell'ultima  colonna  ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati  del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari  per le singole voci sono aumentati nei  minimi  e  nei  massimi,  con   criterio  rigidamente  proporzionale  al  valore  della   pratica e in  relazione  all'attivita'  effettivamente   prestata,  ma  non  possono  comunque   superare    complessivamente   il   3%   del  valore   della  controversia.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000.   I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto  2 della  relativa   tabella,  non sono cumulabili con quelli previsti ai punti  4  e   6  della  tabella  stessa  mentre  sono  cumulabili    le prestazioni di assistenza e consulenza.

 

ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN    MATERIA STRAGIUDIZIALE
(civile e penale, tributaria e amministrativa)

NORME GENERALI

Art. 1.
1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2.
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.
1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

Art. 5.
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta'.

Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11.
1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.



TABELLA
(rif. art. 1)


[I singoli scaglioni sono determinati con riferimento al valore della pratica (art. 5)]

         1 - Prestazioni di consulenza.
     
        A) Consultazioni orali che
    esauriscono la pratica e pareri,
    anche telefonici, che non importino
    informativa e studio particolare: da L. 20.000 a L. 145.000
        B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
         a) pareri orali:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000;
         da oltre 50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  230.000  a  L.
    656.000;
         b) pareri scritti:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000;
         da  oltre  L.  50.000.000  a  L. 100.000.000: da L. 590.000 a L.
    1.890.000.

     2 - Prestazioni di assistenza.
        
        a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese:  diritto
    fisso L. 20.000.
        b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre
    al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000
    a L. 25.000.
        c) Esame e studio della pratica:
    fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000;
    da  oltre  L.  50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  820.000  a L.
    1.743.000.
        d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In
    studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo  di  L.
    100.000.  In  studio collegialmente, con altri professionisti o fuori
    di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000.
        e) Redazione di diffide, ricorsi,  memorie,  esposti,  relazioni,
    denunce:
    fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000;
    da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000.
        f)  Redazione  di  contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o
    per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono  dovuti
    sul  valore  della  pratica,  determinato  secondo  i  criteri di cui
    all'art. 5 delle norme generali:
        dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
        dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
        dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
        dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
        dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
        dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
        dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
        dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
       L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di  redazione  e
    successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
       Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla
    loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

(omissis)

    10 - Onorario a tempo.
   
       Per  le  prestazioni  di  cui  al n. 2 della presente tariffa e ai
    sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  2233  c.c.  le  parti  possono
    convenire  un  compenso  sostitutivo di quello previsto nella tariffa
    medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita'
    accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.
       Qualora tra la prestazione resa e  il  compenso  orario  convenuto
    appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore
    e  la  natura  della  pratica,  l'importanza  della  prestazione, una
    manifesta   sproporzione,   il   compenso   convenuto   puo'   essere
    congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.
                                           


Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e.

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della  prima colonna sono ridotti della meta'.
Per  le  pratiche  di  valore  eccedente le L. 100.000 e fino a L.  200.000.000 gli onorari minimi e  massimi  dell'ultima  colonna   sono  aumentati del 25%.
Per  le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L.  500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima  colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a  L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima  colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per  le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000   gli  onorari  minimi  sono  pari  a   quelli    massimi dell'ultima  colonna  ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati  del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari  per le singole voci sono aumentati nei  minimi  e  nei  massimi,  con   criterio  rigidamente  proporzionale  al  valore  della   pratica e in  relazione  all'attivita'  effettivamente  prestata,  ma  non  possono  comunque   superare    complessivamente   il   3%   del  valore   della  controversia.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000.   I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto  2 della  relativa   tabella,  non sono cumulabili con quelli previsti ai punti  4  e   6  della  tabella  stessa  mentre  sono  cumulabili    le prestazioni di assistenza e consulenza.