GIORNALISTA - GIUR.
Corte di Appello di Palermo, Pres. Ardito, Relatore Porrello, 20-26.5.2000, Video Reporter S.r.l. c. Trovato
Natura subordinata del rapporto. Accertamento. Contenuto di tale attività ed indici rilevatori.Interessi e rivalutazione. Cumulo.
Va qualificata giornalistica l’opera svolta in favore di quotidiani e periodici, di agenzie di informazione o di emittenti televisive, mediante l'esplicazione di energie prevalentemente intellettuali, consistente volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie attuali, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso i predetti organi, sì da porre il lavoratore come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione di esso, con la funzione, cioè, di acquisire la conoscenza dell’evento valutarne la rilevanza in ragione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionarne quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cass. 20.02.1995 n. 1827).
In tale rapporto, se pur la subordinazione risulta attenuata, per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, rileva ai fini della individuazione del relativo vincolo l’inserimento continuativo nella organizzazione dell’impresa, connesso all’impegno del collaboratore di porre la sua opera a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra (Cass. 20.02.1995 n. 1827; Cass. 09.08.1996 n. 7372) senza che sia necessaria l’imposizione di un orario di lavoro (Cass. 14.07.1997), purchè vi sia una sottoposizione tecnico-gerarchia al potere direttivo di quest’ultimo in relazione all’oggetto ed alle modalità delle prestazioni (Cass. 20.05.1997 n. 4502); restando irrilevante, in difetto di tale requisito, l’eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato, quali la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione (Cass. 10.03.1994 n. 2352).
Unitamente a tali connotati di carattere generale assumono rilevanza il controllo esplicato dal direttore della pubblicazione sugli elaborati del giornalista, la disponibilità di quest’ultimo ad apportarvi modifiche ed aggiustamenti in funzione di esigenze redazionali e d’impaginazione, nonchè la destinazione degli elaborati medesimi ad una rubrica specificamente voluta dal direttore per il perseguimento della finalità aziendale di allargare la base dei lettori (v. Cass. 20.05.1997 n. 4502 cit.).
Il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione non si applica ai crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994, in virtù della testuale disposizione circa i criteri temporali di operatività dell’art. 22, comma 36°, legge n. 724 del 1994 che esteso l’ambito di applicabilità del divieto posto dall’art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, aggiungendosi anche che non possono ritenersi fondati i dubbi di costituzionalità relativamente alla diversità di trattamento cui nel frattempo sono stati sottoposti i crediti di natura retributiva e i crediti di natura previdenziale o assistenziale, poichè il legislatore può disciplinare diversamente situazioni che non sono equiparabili (Cass. 23.1.1999 n. 651).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.07.93 Trovato Caterina, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Video Reporter S.r.l. dal 9.12.1991 al mese di gennaio 1992 effettuando, in regime di subordinazione, prestazioni di carattere giornalistico, percependo solo £. 250.000 a fronte della retribuzione mensile di £. 1.000.000 pattuita con tale Michele Guccione, qualificatosi direttore della Testata giornalistica, chiedeva la condanna della società convenuta a corrisponderlele due mensilità di retribuzione secondo i minimi di tariffa previsti dal ccnl di settore per un lavoratore con qualifica di redattore nonchè l’indennità sostitutiva del preavviso ovvero, in subordine, la residua somma di £. 1.750.000, oltre interessi e rivalutazione.
Instaurato il contraddittorio la Video Reporter S.r.l. resisteva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con sentenza dell’ 01.10.1998 il Pretore G.L. di Palermo - ravvisato nella specie un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e ritenuto irrilevante ai fini delle domande di contenuto economico avanzate la mancata iscrizione nell’albo dei giornalisti - condannava la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di £. 41.972.414, comprensiva di accessori, oltre l’ulteriore rivalutazione e gli ulteriori interessi dall’01.07.1998 a titolo di differenze retributive (qualificate in misura pari all’80% di quelle previste dalla contrattazione di diritto comune dai ccnl di diritto comune per la qualifica di redattore di prima nomina), TFR ed indennità sostitutiva del preavviso.
Avverso tale decisione proponeva appello la Video Reporter s.r.l. con ricorso depositato il 15.02.2000 articolando, in via gradata, quattro censure volte ad escludere la natura giornalistica dell’attività prestata dalla ricorrente, il carattere subordinato del rapporto nonchè la quantificazione delle spettanze alla stessa dovute, sia sotto il profilo dell’inquadramento riconosciuto (redattore di prima nomina) sia sotto il profilo del cumulo di interessi e rivalutazione.
Ritualmente costituitasi, resisteva Trovato Simonetta chiedendo il rigetto del gravame con integrale conferma dell’impugnata pronuncia.
All’udienza del 20.04.2000, la causa veniva decisa come separato dispositivo.
Motivi della decisione
Con i primi tre motivi di gravame - che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - la Video Reporter S.r.l. contesta la natura giornalistica, il carattere subordinato (con conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c.) e la qualifica di redattore di prima nomina riconosciuti dal primo giudice.
Il motivo è fondato nei limiti che saranno specificati.
Osserva al riguardo la Corte come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, possa qualificarsi come giornalistica l’opera svolta in favore di quotidiani e periodici, di agenzie di informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; distinguendosi tale opera da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all’informazione, di un rapporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall’art. 2575 c.c. e dall’art. 1 l. N°633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche (cass. 1.6.1998 n. 5370).
E’ stato, altresì, chiarito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di attività intellettuale, inserita in servizio, programma o testata continuativi o periodici, volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie attuali, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, sì da porre il lavoratore come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione di esso, con la funzione, cioè, di acquisire la conoscenza dell’evento valutarne la rilevanza in ragione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionarne quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (cass. 20.02.1995 n. 1827).
La S. C. ha avuto modo di sottolineare, poi, che con riferimento all’attività giornalistica, in cui la subordinazione risulta attenuata per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, rileva ai fini della individuazione del vincolo di subordinazione l’inserimento continuativo nella organizzazione dell’impresa, connesso all’impegno del collaboratore di porre la sua opera a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra (cass. 20.02.1995 n. 1827; cass. 09.08.1996 n. 7372) senza che sia necessaria l’imposizione di un orario di lavoro (cass. 14.07.1997) e purchè vi sia una sottoposizione tecnico-gerarchia al potere direttivo di quest’ultimo in relazione all’oggetto ed alle modalità delle prestazioni (cass. 20.05.1997 n. 4502); restando irrilevante, in difetto di tale requisito, l’eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato, quali la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione (cass. 10.03.1994 n. 2352).
Ed in tale direzione emblematici di detta sottoposizione sono stati ritenuti, ad esempio, il controllo esplicato dal direttore della pubblicazione sugli elaborati del giornalista, la disponibilità di quest’ultimo ad apportarvi modifiche ed aggiustamenti in funzione di esigenze redazionali e d’impaginazione, nonchè la destinazione degli elaborati medesimi ad una rubrica specificamente voluta dal direttore per il perseguimento della finalità aziendale di allargare la base dei lettori (v. Cass. 20.05.1997 n. 4502 cit.).
Ciò posto, osserva la Corte come la raccolta prova testimoniale abbia permesso di acclarare che, nel breve periodo (un poco meno di due mesi) in cui ha collaborato con la Video Reporter S.r.l., la Trovato abbia curato la stesura delle notizie (prevalentemente afferenti al settore spettacolo e cultura) spostandosi anche all’esterno per attingerle (v. Deposizione teste Guccione); si è occupata della c.d. "cucina giornalistica", consistente nella revisione di comunicati stampa, nella riformulazione di fatti da riferire nei vari notiziari; ha predisposto alcuni servizi; ha dato lettura delle notizie nelle varie edizioni del telegiornale, alternandosi con altre persone (v. Deposizione Carcio Ingurgio).
Orbene se non può revocarsi in dubbio, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la natura giornalistica dell’attività, dal momento che la Trovato ha posto in essere una attività intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie attuali, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale ponendosi come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione di esso e, cioè, acquisendo la conoscenza dell’evento, valutandone la rilevanza in ragione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionandone quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo, deve negarsi, invece, che, nella specie, sia stata fornita una sufficiente prova che siffatta attività sia stata espletata in regime di subordinazione.
Rilevato, anzitutto, che l’odierna appellata, al pari degli altri collaboratori della Video Reporter S.r.l. non era tenuta all’osservanza di un preciso orario di lavoro (non doveva timbrare alcun cartellino e la comunicazione di eventuali assenze veniva effettuata "per rispetto del rapporto di collaborazione e non perchè ciò rispondesse ad un preciso obbligo"), osserva la Corte come la Trovato, allora ventiquattrenne e non iscritta all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti, non abbia fornito la prova - da valutarsi in maniera rigorosa stante il breve periodo in cui si è svolta la sua vicenda lavorativa e le ridotte dimensioni della emittente televisiva - sia dell’inserimento continuativo nella struttura organizzativa della stessa con utilizzazione di attrezzature (computer; macchina da scrivere, ecc... ecc...) e locali di proprietà del datore di lavoro sia, soprattutto, della sottoposizione tecnico-gerarchica al potere direttivo del Datore di Lavoro.
A parte il fatto che il teste Guccione ha esplicitamente escluso che per tutti "vi fosse un assoggettamento gerarchico da cui derivassero specifiche direttive", non è emerso alcuno di quegli elementi emblematici dello stesso messi in evidenza dalla giurisprudenza, quali il controllo esplicato dal direttore sugli elaborati del giornalista e la disponibilità di quest’ultimo ad apportarvi modifiche ed aggiustamento in funzione di esigenze redazionali e di impaginazione.
Irrilevante, a tal fine, appare - essendo rimasto del tutto isolato ed anzi apparendo significativo di una diversa usuale prassi - l’episodio raccontato dal teste Cascio Ingurgio secondo cui un pomeriggio era pervenuta alla Trovato una telefonata da parte del Guccione al fine di inserire nel notiziario un certo "pezzo" e che l’odierna appellata, una volta ricevuta la bozza tramite fax, aveva provveduto alla elaborazione della notizia e quindi alla sua lettura nel notiziario.
In difetto di prova del requisito fondamentale della sottoposizione della lavoratrice ad un potere direttivo del datore di lavoro inerente all’intrinseco svolgimento delle prestazioni, inconducente deve reputarsi un eventuale richiamo alla previsione di una retribuzione fissa di £. 1.000.000, peraltro non incompatibile con un tipo di rapporto a carattere non subordinato, come farebbe anzi ipotizzare la concordata modalità di erogazione (fatturazione delle singole prestazioni con ritenuta d’acconto alla fonte).
Può, dunque, concludersi affermando che quello intercorso tra la Trovato e la Video Reporter s.r.l. deve qualificarsi soltanto come un rapporto di collaborazione concretizzatesi in una prestazione di opera continuata e coordinata a carattere prevalentemente personale, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2126 c.c. (per il quale, la nullità del contratto di lavoro conseguente alla mancata iscrizione all’albo dei giornalisti non produrrebbe effetto per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione), riferibile solo alle ipotesi di rapporto subordinato.
Ne consegue che alla Trovato deve essere riconosciuta solamente l’importo di £. 1.750.000, pari alla differenza tra il compenso concordato (£. 1.000.000 mensili), così come emerso dalla compiuta istruzione, e la somma di £. 250.000 effettivamente erogata.
Con il quarto motivo di gravame la società appellante si duole del disposto cumulo tra interessi e rivalutazione, invocando a proprio favore l’art. 22, comma 36 legge 23.12.1994 n. 724 che ha esteso la disciplina di cui all’art. 16, 6° comma, legge 412/91 a tutti i crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza.
La doglianza è infondata.
E’ sufficiente al riguardo mettere in evidenza come di recente sia stato precisato che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione non si applica ai crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994 in virtù della testuale disposizione circa i criteri temporali di operatività dell’art. 22, comma 36°, legge n. 724 del 1994 che esteso l’ambito di applicabilità del divieto posto dall’art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, aggiungendosi anche che non possono ritenersi fondati i dubbi di costituzionalità relativamente alla diversità di trattamento cui nel frattempo sono stati sottoposti i crediti di natura retributiva e i crediti di natura previdenziale o assistenziale, poichè il legislatore può disciplinare diversamente situazioni che non sono equiparabili (cass. 23.1.1999 n. 651).
Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la Video Reporter s.r.l. deve essere condannata al pagamento in favore della Trovato della complessiva somma di £. 1.750.000, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti all’effettivo soddisfo.
In considerazione dell’esito complessivo della controversia, appare conforme ad equità compensare interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio e, quindi, anche quelle all’espletata c.t.u.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in parziale riforma della sentenza del Pretore G.L. di Palermo dell’1.10.1998, appellata dalla Video Reporter s.r.l. nei confronti di Trovato Simonetta;
condanna la Video Reporter s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Trovato Simonetta, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di £. 1.750.000, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti all’effettivo soddisfo;
dichiara interamente compensate le spese dei due gradi del giudizio.